Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

paquet législatif LEtr [ID: 240451]

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

La legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr) è entrata in vigore il 1° gennaio 20082. Visti i recenti sviluppi, legati in particolare alla giurisprudenza o a decisioni del Consiglio federale, numerose sue disposizioni devono essere rivedute. La revisione proposta in questa sede è indipendente dalla revisione in corso della LStr relativa all’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale (Cost.)3. Essa riguarda diverse questioni importanti che devono essere affrontate simultaneamente. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) provvederà in particolare affinché la presente revisione e l’attuazione dell’articolo 121a Cost. siano compatibili.

Le proposte di modifica riguardano soprattutto i seguenti ambiti:

- In seguito a una decisione di principio del Tribunale federale occorre garantire che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possa esercitare la sua funzione di sorveglianza in occasione del rilascio dei permessi di soggiorno da parte delle autorità cantonali competenti in materia di stranieri. È importante la SEM possa anche in futuro rifiutare l’approvazione o restringere la portata di una decisione non solo delle suddette autorità, ma anche dell’autorità cantonale di ricorso.

- Il 22 ottobre 2014 il Consiglio federale ha deciso di adottare, in seguito all’abolizione dello statuto di artista di cabaret, misure accessorie per la protezione di persone che esercitano la prostituzione. Si tratta di concedere, alle persone che sono vittime di un reato nell’esercizio della prostituzione, il permesso di soggiorno durante le procedure penali o durante quelle previste dalla legge federale del 23 marzo 20074 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) nonché l’aiuto al ritorno. Tali misure sostituiscono le disposizioni vigenti previste per le persone particolarmente esposte al rischio di essere sfruttate nell’esercizio della loro attività lucrativa.

- L’avamprogetto prevede di accordare l’aiuto al ritorno alle persone del settore degli stranieri che ritornano volontariamente nel loro Paese o che devono lasciare la Svizzera in seguito alla revoca della loro ammissione provvisoria. Si tratta di garantire il pari trattamento delle persone del settore dell’asilo e di quelle del settore degli stranieri.

- Va precisato e stabilito il ruolo della SEM nel verificare la qualità del processo integrativo per quanto riguarda le conoscenze linguistiche e la formazione degli stranieri.

- In seguito all’ultima valutazione Schengen della Svizzera riguardante la direttiva sul rimpatrio5, svoltasi nel 2014, devono essere rivedute varie regole relative a tale direttiva.

- La procedura del divieto d’entrata e dell’allontanamento agli aeroporti svizzeri deve essere modificata, affinché, conformemente al codice frontiere Schengen6, possa essere emanata in ogni caso una decisione formale. A tale scopo la competenza decisionale della SEM negli aeroporti svizzeri, che costituiscono una frontiera esterna di Schengen, deve essere trasferita alle autorità responsabili del controllo alla frontiera, ossia alle polizie cantonali e al Corpo delle guardie di confine (Cgcf).

1 RS 142.20

2Varie disposizioni della revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) sono

entrate in vigore già in gen. 2007. Si tratta delle disposizioni relative alle misure coercitive, al miglioramento dello statuto delle persone ammesse provvisoriamente e all’istituzione di partenariati in materia di migrazione.

3Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa», FF 2013 275.

4 RS 321.5

5 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

6 Regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.