Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

paquet législatif LEtr [ID: 240451]

1.2 La normativa proposta

Vanno innanzitutto adeguate e modificate numerose disposizioni procedurali. Si tratta di ambiti molto differenti quali la procedura d’approvazione presso la SEM, la protezione delle persone che esercitano la prostituzione, l’estensione della cerchia dei beneficiari dell’aiuto al ritorno, il ruolo della SEM nella verifica della qualità dell’integrazione degli stranieri, il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto dei lavoratori distaccati o le misure per migliorare l’applicabilità del divieto, per i rifugiati riconosciuti, di recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza (n. 1.2.1-1.2.6).

Inoltre, la Svizzera è uno Stato associato a Schengen e Dublino. In quanto tale ha recepito gli sviluppi dell’acquis di Schengen e Dublino, di cui fa in particolare parte la direttiva sul rimpatrio, tesa a creare, nello spazio Schengen, norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Sia la giurisprudenza che la valutazione Schengen della Svizzera nel 2014 hanno evidenziato che determinate disposizioni della LStr connesse a tale direttiva devono essere migliorate (n. 1.2.7). Anche il codice frontiere Schengen, che stabilisce soprattutto le regole del controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen, fa parte dell’acquis di Schengen. L’articolo 65 LStr sulla procedura di rifiuto dell’entrata e d’allontanamento agli aeroporti, che costituiscono frontiere esterne di Schengen, deve essere adeguato al fine di soddisfare pienamente i requisiti del codice frontiere Schengen (n. 1.2.8).

Nell’ambito dell’Accordo di Dublino, il 1° luglio 2015 sono entrate in vigore nuove norme relative alla detenzione Dublino11. Contemporaneamente, nella sessione autunnale del 2015 il Parlamento ha approvato il progetto di riassetto del settore dell’asilo12. Tale progetto prevede in particolare una competenza specifica per la pronuncia della carcerazione amministrativa ordinaria nei centri della Confederazione. È quindi appropriato riprendere anche per la carcerazione Dublino il disciplinamento previsto per la carcerazione amministrativa (n. 1.2.9).

Inoltre, vari adeguamenti riguardano le banche dati e la comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di stranieri. È necessario innanzitutto creare le basi legali per l’istituzione di un sistema d’informazione nei settori dell’allontanamento e dell’espulsione come pure dell’aiuto al ritorno (1.2.10).

Devono essere altresì adeguati i diritti d’accesso a vari sistemi d’informazione del settore della migrazione. Si tratta anzitutto del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS), che, nell’ambito dell’identificazione degli stranieri, deve essere reso accessibile anche alle autorità di polizia comunali. Queste devono poter accedere anche al sistema nazionale visti (ORBIS). L’estensione dell’accesso è giustificato dal fatto che le grandi città si trovano spesso a dover identificare persone straniere (n. 1.2.11). Infine, l’Ufficio SIRENE di fedpol deve poter accedere al sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR) nell’ambito dei suoi compiti d’identificazione delle persone e di verifica dei documenti (n. 1.2.12).

I dati dei passeggeri dei voli, soprattutto quelli del sistema API, sono importanti anche per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo. Per adempire i suoi compiti legali in materia, fedpol avrà accesso ai dati del sistema API della SEM mediante procedura di richiamo. Già oggi, i dati del sistema API di determinati aeroporti di partenza sono messi a disposizione del SIC mediante un elenco e servono a individuare presunti membri di organizzazioni terroristiche o di servizi segreti stranieri e a impedire il commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché il trasferimento illegale di tecnologia (qui appresso: proliferazione).

11 RU 2015 1841

12 Messaggio del 3 set. 2014 concernente la modifica della legge sull’asilo (Riassetto del settore dell’asilo) FF 2014 6917; 14.063.