Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
- Una proposta concerne le spese che i datori di lavoro devono rimborsare ai lavoratori distac-paquet législatif LEtr [ID: 240451]
cati in Svizzera e che non fanno parte dello stipendio. I datori di lavoro degli impiegati distaccati sono tenuti a rimborsare a questi ultimi le spese legate al distaccamento. È opportuno prevedere dei limite a tale rimborso nel caso di un distaccamento di lunga durata. L’avamprogetto prevede che il Consiglio federale possa limitare la durata del rimborso delle spese in caso di lavoro distaccato di lunga durata. Tale tema è oggetto della mozione Markwalder del 19 marzo 2015 (15.3263)7. Secondo il parere del Consiglio federale del 20 maggio 2015 è necessario un disciplinamento nella LStr e nella legge dell’8 ottobre 19998 sui lavoratori distaccati (LDist).
- Nella LStr e nella legge sull’asilo (LAsi)9 occorre inserire ulteriori disposizioni per migliorare l’applicabilità del divieto per i rifugiati riconosciuti di recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza.
- In una seconda parte si propongono varie regole per i sistemi d’informazione e la comunicazione di dati tra le autorità. Occorre ampliare determinati accessi a sistemi d’informazione esistenti. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) riceve già oggi in formato elettronico i dati dell’Advance Passenger Information (dati API) in virtù dei mandati generali d’informazione delle autorità e degli uffici indicati all’articolo 11 della legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), il quale, per quanto riguarda le autorità e gli uffici coinvolti, rinvia all’articolo 13 LMSI. Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, la presente revisione crea una base legale esplicita a tale proposito. L’avamprogetto prevede inoltre che in futuro anche l’Ufficio federale di polizia (fedpol) abbia accesso al sistema API mediante procedura di richiamo.
Occorre infine creare le basi legali per un nuovo sistema d’informazione della SEM contenente i dati necessari per adempiere i compiti in materia di allontanamento ed espulsione nonché di aiuto al ritorno. La presente revisione è anche l’occasione per perfezionare lo scambio di dati tra determinate autorità amministrative e le autorità competenti in materia di stranieri. Infine, intende permettere la conservazione di registrazioni audiovisive riprese all’interno e all’esterno degli edifici gestiti dalla SEM.
7http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20153263
8RS 823.20.
9 RS 142.31
10 RS 120