Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
Ai fini della certezza del diritto, l’avamprogetto crea una base giuridica esplicita per la trasmis-paquet législatif LEtr [ID: 240451]
sione elettronica di tali dati al SIC (n. 1.2.13).
Inoltre, una nuova base legale intende permettere alla SEM di utilizzare la videosorveglianza per scopi inerenti alla sicurezza e di conservare le registrazioni audiovisive (n. 1.2.14).
Al fine di perfezionare l’utilizzazione delle banche dati esistenti, è altresì necessario prevedere l’introduzione di dati biometrici (impronte digitali e immagine del viso) nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; n. 1.2.15).
Infine, nella LStr e nella legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) devono essere precisate le norme sulla comunicazione dei dati tra le autorità (n. 1.2.16).
1.2.1 Procedura di approvazione dei permessi cantonali da parte della SEM (art. 99 AP-LStr)
La procedura d’approvazione permette alla SEM di esercitare un diritto di veto sui permessi di soggiorno rilasciati dalle autorità cantonali competenti in materia di stranieri nonché sulle decisioni preliminari dei Cantoni relative al mercato del lavoro. In determinati casi l’autorità cantonale decide tuttavia su riserva dell’approvazione della SEM, che può rifiutare l’approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Secondo il vigente articolo 99 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all’approvazione della SEM (ordinanza del 24 ottobre 200714 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa; OASA)15.
In una decisione di principio del 30 marzo 201516, il Tribunale federale (TF) ha sottolineato che quando un permesso di soggiorno è rilasciato su decisione di un’autorità cantonale di ricorso, il disciplinamento previgente (ex art. 85 cpv. 1 lett. a e b), secondo cui la SEM poteva di fatto decidere in quali casi fosse necessaria la sua approvazione, non era conforme ai principi applicabili alla delega legislativa secondo l’articolo 99 LStr. L’OASA è stata pertanto adeguata. Dal 1° settembre 2015, l’articolo 85 capoverso 2 OASA attribuisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la competenza di determinare in un’ordinanza17 i casi da sottoporre all’approvazione della SEM.
La suddetta decisione sottolinea inoltre che la procedura d’approvazione è esclusa se la SEM può impugnare la decisione dell’autorità cantonale di ricorso. Contrariamente alla via del ricorso, la procedura d’approvazione non è tuttavia limitata da alcun termine e nella decisione la SEM può esercitare il proprio potere d’apprezzamento. L’adeguamento proposto è pertanto teso a garantire che, in caso di decisione dell’autorità cantonale di ricorso, la SEM possa sempre scegliere tra la procedura d’approvazione e la via del ricorso. L’avamprogetto prevede pertanto che la SEM può rifiutare l’approvazione anche dopo la decisione di un’autorità cantonale di ricorso.
1.2.2 Protezione delle vittime che esercitano la prostituzione (art. 30 cpv. 1 lett. d ed ebis e 60 cpv. 2 lett. b AP-LStr)
Il 22 ottobre 2014 il Consiglio federale ha deciso di abolire lo statuto di artista di cabaret. La pertinente modifica dell’OASA, con la quale è stato abrogato l’articolo 34 OASA, è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 ed è accompagnata da numerose misure tese a proteggere le donne
13RS 831.10
14 RS 142.201
15 Cfr. 2C_146/2014 consid. 4.3.
16 Cfr. DTF 141 II 169 e sentenza 2C_634/2014 del 24 aprile 2015.
17 Ordinanza del DFGP del 13 ago. 2015 concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri; RS 142.201.1.