Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 14 pagine
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non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo dovrebbero essere soddisfatte. In questo contesto le procedure applicabili in Canada dovrebbero aver fatto evolvere la situazione in materia di patrimoni non dichiarati (cfr. n. 4.3).
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada non dovrebbe comportare alcuno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, poiché le principali piazze finanziarie concorrenti si sono a loro volta impegnate ad adottare lo standard globale. Al contempo i vantaggi concorrenziali tradizionali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile, il capitale umano e le infrastrutture, acquisteranno in futuro un peso ancora maggiore, ripercuotendosi in modo positivo sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.
L’attuazione dello standard globale provocherà per le autorità delle contribuzioni federali e cantonali un onere finanziario supplementare.
Per quanto concerne le ripercussioni fiscali, bisogna distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera verso le autorità fiscali estere e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà dall’estero sulla base della reciprocità convenuta negli accordi con gli Stati partner.
Sulla base delle comunicazioni della Svizzera verso l’estero, per Confederazione e Cantoni sono possibili minori entrate poiché gli istituti finanziari possono dedurre i costi correlati all’attuazione dello scambio automatico di informazioni come spese dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile. I minori margini e un eventuale diminuzione degli averi patrimoniali gestiti per conto della clientela in seguito allo scambio automatico di informazioni abbassano gli utili del settore finanziario riducendo i proventi dell’imposta sull’utile e provocando indirettamente un’eventuale diminuzione dell’occupazione nonché tendenzialmente salari più bassi che si ripercuoteranno sulle entrate dell’imposta sul reddito. A causa dell’obbligo de facto di rivelare (regolarizzare) con lo scambio automatico di informazioni redditi finora non dichiarati, si prevede un aumento delle domande di rimborso dell’imposta preventiva da parte di persone straniere. Detratta l’imposizione di base, che non può essere rimborsata, ciò potrebbe ridurre le entrate dall’imposta preventiva.
Inversamente, la reciprocità dello scambio automatico di informazioni racchiude un potenziale aumento delle entrate fiscali connesse con gli averi patrimoniali attualmente non dichiarati detenuti da contribuenti svizzeri presso agenti pagatori esteri. Tali averi potranno venire alla luce sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero o delle denunce spontanee (senza conseguenze penali) dei contribuenti.
Si rimanda inoltre al messaggio del 5 giugno 2015 concernente l’MCAA e la LSAI.13
7 Programma di legislatura
Al momento dell’avvio della procedura di consultazione il messaggio sul programma di legislatura 2015–2019 non è stato ancora licenziato. L’avamprogetto corrisponde tuttavia all’indirizzo politico 1 «la Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» deciso dal Consiglio federale l’8 maggio 2015.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno strumento internazionale giuridicamente non vincolante che non ha dovuto sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e ha potuto essere conclusa dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.
13 FF 2015 4467, pag. 4544 segg.
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