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Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 14 pagine

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scambio tra l’AELS (di cui la Svizzera è membro) e il Canada disciplina dal 2009 gli scambi commerciali tra i due Paesi. Lo scambio automatico di informazioni completa la Convenzione del 5 maggio 19977 tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI Svizzera-Canada), modificata dal Protocollo del 22 ottobre 2010, entrato in vigore il 16 dicembre 2011 che include una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE.

4.2 Attuazione delle necessarie basi legali

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;

- entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA;

- entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo standard globale;

- entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA la loro intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato.

Il Canada è firmatario della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata dal Canada il 28 aprile 2004 (il Protocollo è stato firmato il 3 novembre 2011). La riveduta Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° marzo 2014. Il MCAA è stato firmato il 3 giugno 2015. Il Canada si è impegnato come la Svizzera ad applicare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e di effettuare il primo scambio di dati nel 2018.

Il Canada dispone dunque delle necessarie basi legali per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. Secondo le disposizioni del diritto canadese gli istituti finanziari canadesi inizieranno a raccogliere i dati nel 2017 ed effettueranno il primo scambio di informazioni nel 2018.

Per la Svizzera la Convenzione sull’assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Conformemente alle disposizioni di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa, bisognerà concludere con il Canada un accordo complementare ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che è di competenza del Consiglio federale secondo l’articolo 4 del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull’assistenza amministrativa8. In questo modo l’attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dunque l’attuazione dello scambio automatico di informazioni può essere convenuto dal 1° gennaio 2017. Tali accordi complementari devono essere di principio conclusi con tutti gli Stati partner con cui è prevista l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2017 sulla base dell’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre 2014. L’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la LSAI il 18 dicembre 2015. Così, in assenza di referendum, la Svizzera disporrà delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati.

4.3 Regolarizzazione del passato

Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informazioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permettano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale, e garantiscano in questo modo una transizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni.

7 RS 0.672.923.21

8 FF 2015 7949

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