Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 14 pagine
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électroniques» e la «loi sur la protection des renseignements personnels». La «loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques» è stata oggetto di una disposizione di adeguamento della Commissione europea. Il Canada figura nell’elenco degli Stati che offrono un livello di protezione adeguato.
Conclusione
Dalle esperienze fatte sinora con il Canada, la valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda del Canada e la valutazione del DFF permettono di rilevare che questo Paese dispone di un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati fiscali adeguato ai fini dello scambio automatico di informazioni. Il Canada dispone inoltre di una legislazione in materia di protezione dei dati che accorda un elevato livello di protezione riguardo il trattamento dei dati delle persone interessate.
4.5 Accesso al mercato
È stato possibile concludere con il Canada una disposizione concernente l’accesso al mercato nel quadro della dichiarazione congiunta relativa all’applicazione dello scambio automatico di informazioni. Grazie a questa disposizione la Svizzera e il Canada attestano la loro intenzione di non peggiorare le attuali reciproche condizioni di accesso al mercato. In caso di modifica di questo regime i due Paesi possono avviare una procedura di consultazione reciproca. Questa disposizione prevede inoltre un dialogo su possibili miglioramenti in ambito di accesso al mercato delle prestazioni finanziarie transfrontaliere. In questo quadro sarà possibile discute con le autorità canadesi in merito a una eventuale semplificazione delle esigenze prudenziali in materia di fornitura di prestazioni finanziare dalla Svizzera.
4.6 Condizioni concorrenziali eque («level playing field»)
La Svizzera ha adottato lo standard globale, al quale essa stessa ha fornito un contributo attivo
nell’elaborazione. Lo standard globale permette pari condizioni («level playing field») per quanto concerne la concorrenza tra le piazze finanziarie, poiché queste regole valgono per tutti.
A tal proposito occorre sottolineare che il Canada, come la Svizzera, si è impegnato presso il Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 con il primo scambio nel 2018.
Poiché il Canada è membro del G8 e del G20, si può presupporre che questo Stato voglia ampliare la sua rete di scambi automatici di informazioni anche con altri Stati e piazze finanziarie. Occorre inoltre osservare che il Forum globale, garante della buona esecuzione dello standard a livello internazionale, sta attualmente elaborando un processo di sorveglianza per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni negli Paesi impegnati. Ne risulterà una valutazione tra pari di tutti gli Stati interessati che, tenendo conto dell’allestimento di una rete di Stati soddisfacente, mirerà a garantire pari condizioni tra i partner impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Il G20 verrà informato tramite dei rapporti periodici.
I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell’attuazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni. La maggior parte Stati che si sono impegnati a introdurlo nel 2016 («early adopters») è pronta per l’applicazione dal 1° gennaio di quest’anno. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018) progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Singapore.
È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la scelta dei Paesi con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di approvazione parlamentare. Per questa ragione questi Paesi sono in grado di allestire rapidamente un’importante rete di Stati partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all’approvazione dell’Assem-
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