Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 14 pagine
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Regolarizzazione del passato in Canada
Il Canada dispone di un programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati («Programme des divulgations volontaires», PDV). Le norme di denuncia spontanea permettono ai contribuenti di denunciarsi per correggere informazioni inesatte o incomplete oppure per fornire informazioni non dichiarate9. I contribuenti che effettuano una denuncia spontanea pagano le imposte dovute con gli interessi senza multe o perseguimento penale, sanzioni a cui sarebbero altrimenti soggetti in caso di assenza di denuncia spontanea. Nel caso in cui la denuncia spontanea è considerata valida, il «Ministre du Revenu national» dispone inoltre del potere discrezionale per concedere uno sgravio parziale degli interessi inerenti alle imposte dovute su un periodo di 10 anni dall’anno in cui la denuncia spontanea è stata inoltrata.
Denuncia spontanea in Svizzera
Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSAI10.
4.4 Confidenzialità e sicurezza dei dati
4.4.1 In generale
In generale la cooperazione fiscale è strettamente inquadrata da accordi internazionali che pongono elevate esigenze in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 MCAA; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel quadro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati e che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno nel quadro limitato degli accordi internazionali di cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale.
Inoltre, con il Canada non è stata in passato segnalata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati per quanto concerne la cooperazione fiscale in materia di scambio di informazioni su domanda, oggetto di una prassi ormai pluriennale. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) considera inoltre lo scambio di informazioni su domanda sulla base della CDI e della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) conforme alla legge sulla protezione dei dati. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ritiene che gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non sono fondamentalmente diversi da quelli relativi allo scambio di informazioni su domanda. Tuttavia, se sembrano insufficienti, il DFF procede a un esame approfondito delle condizioni quadro concernenti la confidenzialità e la sicurezza dei dati di uno Stato partner.
4.4.2 Valutazione della confidenzialità da parte del Forum globale
La confidenzialità e il principio di specialità sono stati giudicati essenziali al momento dell’elaborazione dello standard globale. A tal fine il Forum globale ha allestito un processo che mira a valutare le misure di confidenzialità in vigore nei 97 Stati e territori che hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni. Lo scopo di questo meccanismo è di sostituire i diversi esami bilaterali tra Stati partner con un esame multilaterale sotto forma di una valutazione tra pari. Gli Stati impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni dispongono dunque di uno strumento non vincolante che permette loro di determinare l’adeguatezza delle misure in materia di confidenzialità di un potenziale Stato partner. Le valutazioni sono effettuate da un gruppo di 12 esperti messi a disposizione dagli Stati membri. Un esperto svizzero fa parte di questo gruppo che dispone di
9 Cfr. la «Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC00-1R4» del 21 marzo 2014, pubblicata sul sito dell’agenzia delle entrate del Canada: http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/nvstgtns/vdp-fra.html.
10 FF 2015 4467, pag. 4534
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