Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 14 pagine
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3. Entrambi gli Stati provvedono a informarsi regolarmente tra loro in merito all’attuazione dello Standard comune di comunicazione dell’OCSE nelle rispettive legislazioni interne.
4. Entrambi gli Stati confermano che ciascuno di essi dispone di procedure di dichiarazione su base volontaria che consentono una transizione armoniosa verso il sistema dello scambio automatico di informazioni.
5. Entrambi gli Stati riconoscono l’importanza di rafforzare la cooperazione nel settore dei servizi finanziari:
(a) continuando a consentire la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e impegnandosi a man-
tenere il grado di accesso esistente, coerentemente con gli accordi dei quali fanno parte entrambi gli Stati. Le due parti concordano di avviare, su richiesta, delle discussioni in caso di cambiamenti al grado di accesso esistente;
(b) avviando discussioni allo scopo di facilitare ulteriormente e migliorare le condizioni per la reci-
proca fornitura di servizi finanziari transfrontalieri.
Firmata a Ottawa il 4 febbraio 2016, in duplice copia in lingua francese e inglese, ogni versione facente ugualmente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo del Canada:
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