Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 14 pagine

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2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA).

Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa4, il MCAA5 e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)6 sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il MCAA e la Convenzione sull’assistenza amministrativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto.

Nel quadro del MCAA è necessaria un’attivazione bilaterale per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto di decreto concerne l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Canada, ovvero l’autorizzazione concessa dall’Assemblea federale al Consiglio federale di comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Canada deve figurare nell’elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA.

3 Andamento e risultato dei negoziati

Le discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sottoforma di conferenze telefoniche tra i rappresentanti del Ministero delle finanze canadese e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delegazione svizzera ha condotto i negoziati sulla base dei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. La Svizzera e il Canada hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con una dichiarazione congiunta che è stata firmata il 4 febbraio 2016. La dichiarazione congiunta, non vincolante dal punto di vista giuridico, riflette l’intesa tra la Svizzera e il Canada su aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione, di norme soddisfacenti in ambito di confidenzialità. La dichiarazione congiunta attesta inoltre la volontà di intensificare la collaborazione per quanto concerne l’accesso al mercato.

4 Valutazione

4.1 Relazioni economiche e politiche

Il Canada, riconosciuto come Stato di diritto integro, intrattiene fruttuose relazioni economiche con la Svizzera. Il Canada è un importante partner commerciale della Svizzera ed è il nostro secondo partner economico sul continente americano. Il volume commerciale bilaterale ammonta a circa 4 miliardi di franchi per il 2014. La Svizzera è il quinto investitore diretto estero in Canada. Il Canada è inoltre un partner politico importante, non solo in qualità di membro del G8 e del G20, ma anche a causa della sua partecipazione a organizzazioni internazionali in cui la Svizzera è parimenti membro, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e delle sue istituzioni, come il Fondo monetario internazionale (FMI) o l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Banca mondiale. Un accordo di libero

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