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Consultazione 2016/2: Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Canada · 14 pagine

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blea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automatico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con gli Stati partner affinché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con un numero soddisfacente di Stati conformemente agli impegni internazionali presi nei confronti del Forum globale.

5 Commento ai singoli articoli del decreto federale

Il decreto oggetto della presente consultazione ha le disposizioni seguenti:

Art. 1

Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che il Canada deve figurare nell’elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.

Art. 2

L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA (in merito alle conseguenze dell’attuazione del MCAA, cfr. il messaggio del 5 giugno 2015 relativo all’approvazione del MCAA e alla sua attuazione). Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale del presente decreto, l’articolo 39 di questa legge, se approvato dalle Camere, sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l’introduzione di uno Stato nell’elenco

dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni finanziarie

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada dovrebbe rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale, migliorare la prevedibilità del diritto e l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale. Per quanto concerne i servizi finanziari transfrontalieri, la firma della dichiarazione congiunta permetterebbe l’avvio di discussioni concernenti l’accesso al mercato (cfr. n. 4.5).

Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Canada va osservato che, soprattutto durante la fase introduttiva, le istituzioni finanziarie interessate dovranno far fronte a costi supplementari. A lungo termine i processi di standardizzazione (ad es. lo scambio periodico dello stesso tipo di dati) dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi che ricadono sulle istituzioni finanziarie svizzere. Non si può escludere tuttavia che la regolarizzazione fiscale degli averi patrimoniali dei clienti esteri gestiti dalle istituzioni finanziarie svizzere si traduca in una tendenza a una diminuzione di tali averi. La fuga di capitali dovuta all’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe mantenersi nei limiti, considerato che il processo di regolarizzazione degli averi

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