Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
P-OAPuE. Occorre chiarire se l’articolo 17 P-OAPuE si applica alle misurazioni ufficiali320.
Il P-OAPuE regola la realizzazione elettronica e gli estratti elettronici, ma non la questione della certificazione delle notificazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 18 capoverso 4 ORC. Sebbene la Confederazione intenda promuovere la certificazione online e con l’articolo 931a CO (cfr. pure gli artt. 556 cpv. 2, 597 cpv. 2, 720, 814 cpv. 6 e 901 CO) la legge preveda la certificazione mediante un pubblico ufficiale, l’articolo 18 ORC equipara la forma elettronica qualificata alla certificazione ai sensi della legge sebbene non sia presente un pubblico ufficiale. Questa violazione della legge non è eliminata dal P-OAPuE, poiché questa non prevede la certificazione elettronica per il registro di commercio, sebbene il suo campo d’applicazione sia esteso ai collaboratori di tale registro321.
Occorre procedere a una integrazione dell’ordinanza sugli emolumenti per il registro di commercio (RS 221.411.1), affinché gli uffici cantonali del registro possano addebitare al cliente l’emolumento di 2 franchi per il rilascio di una conferma di ammissione.322
7 Attuazione del progetto da parte dei Cantoni
Un partecipante solleva l’esigenza di regole non burocratiche e facilmente attuabili dai Cantoni e osserva che il numero dei Cantoni che consentono la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica è attualmente limitato323.
Due Cantoni fanno notare che la revisione dell’OAPuE renderà necessario non solo l’adeguamento delle basi legali bensì anche delle infrastrutture cantonali324. Altri due Cantoni sottolineano che in determinati Cantoni le basi legali e le disposizioni di esecuzione per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche non sono ancora date, ragione per cui gli atti pubblici, le certificazioni e le apostille attualmente non possono ancora essere realizzati in forma elettronica325. Per tali ragioni, due partecipanti propongono di rinviare l’entrata in vigore dell’OAPuE a non prima del 1° gennaio 2019326.
Un Cantone teme un onere supplementare per gli uffici a causa della necessità di iscrivere i pubblici ufficiali nell’UPReg.327
Sono menzionate anche le ripercussioni della revisione dell’OAPuE sui costi. In merito, un Cantone afferma che la revisione dell’OAPuE non avrebbe alcuna conseguenza finanziaria per i Cantoni poiché gli emolumenti saranno addebitati agli utenti328. Un altro Cantone osserva che, a seconda delle circostanze, eventuali adeguamenti delle applicazioni specifiche possono causare costi aggiuntivi già per l’esercizio 2017, ma non previsti nel preventivo 2017329. Inoltre, dovrebbero essere in parte acquisite a titolo precauzionale firme digitali ed eventualmente marcatempo qualificati per gli uffici; anche ciò comporta spese supplementari nel 2017 non previste dal preventivo330. Un altro partecipante osserva infine che i costi per la
320 SZ pag. 4.
321 UNIL, pag. 3 seg.; ANV, pag. 3.
322 SO, pag. 1 e 3.
323 PLR, pag. 1.
324 VD, pag. 2 e 3; SO, pag.1.
325 ZG, pag. 2; OW, pag. 1.
326 SO, pag. 1; VD, pag. 2 e 3.
327 ZG, pag. 2.
328 VS, pag. 2.
329 ZG, pag. 2.
330 ZG, pag. 2.