Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 40Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

5.7.3 Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

In merito alle modifiche dell’ORF è stato osservato quanto segue.

In generale

 Sorge la domanda se l’invio da parte di ingegneri geometri al registro fondiario di tabelle e piani di mutazione in forma elettronica e certificati mediante firma elettronica sia disciplinata o meno303.

Art. 32 P-ORF

 Il termine «rilasciati» deve essere sostituito con la parola «certificati». La modifica terminologica rispetto alla disposizione in vigore non è opportuna. Esiste una differenza qualitativa tra un estratto del registro autenticato e uno non autenticato. Ciò emerge anche nell’articolo 33 ORF il cui tenore, malgrado la modifica dell’articolo 32 ORF, non è stato adeguato304.

Art. 44

Cpv. 1

 Non è chiaro se qui con «atto pubblico in forma elettronica» s’intendano esclusivamente quelli di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d P-OAPuE o anche quelli di cui all’articolo 2 capoverso 2 P-OAPuE. Una precisazione sarebbe auspicabile (nell’ordinanza o nel rapporto esplicativo)305.

Cpv. 2

 Visto che la notifica avviene mediante una forma di trasmissione sicura (cfr. art. 40 ORC), non è chiaro perché sia richiesto anche il consenso della parte coinvolta. Una spiegazione sarebbe auspicabile306.

 La proposta di revisione è da cancellare e i capoversi 4 e 5 dell’articolo vigente sono da trasformare in capoversi 2 e 3. Il rimando del capoverso 2 all’articolo 40 ORF non pare oggettivamente logico. Nell’articolo 40 ORF si tratta di trasmissioni al registro fondiario, mentre l’art. 44 ORF disciplina le notifiche da parte del registro fondiario307.

5.7.4 Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

In merito alle modifiche dell’ORF è stato osservato quanto segue.

Art. 4 cpv. 1bise art. 5 cpv. 1bisP-ORC

 Nel Cantone GE la lista delle persone autorizzate ad allestire estratti di registro autenticati viene emessa dall’ufficiale del registro di commercio, nominato dal Consiglio di Stato. La prescrizione secondo cui l’autorità di vigilanza designa tali persone e aggiorna i loro dati nell’UPReg è pertanto un’inutile complicazione308.

Art. 11 cpv. 1bise cpv. 6 E-ORC

 Occorre chiarire che anche estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico nel registro giornaliero possono essere allestiti in forma elettronica previa auto-

303 SZ pag. 4.

304 BE pag. 5.

305 AG pag. 2.

306 AG pag. 2.

307 BE pag. 5.

308 GE Annex pag. 5 seg.