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Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 14 pagine
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Ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 48 capoverso 5 del Codice civile1 e 55a capoverso 4 del titolo finale del Codice civile e gli articoli 929 e 929a del Codice delle obbligazioni2,
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
1La presente ordinanza disciplina, nell’ambito del diritto privato, i requisiti tecnici e la procedura per la realizzazione di:
a. atti pubblici in forma elettronica;
b. certificazioni elettroniche di copie e di firme;
c. certificazioni di stampe di documenti elettronici.
2Ha lo scopo di assicurare che gli atti pubblici in forma elettronica siano altrettanto sicuri di quelli cartacei e di permetterne lo scambio tra diversi sistemi informatici.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. pubblico ufficiale: notai liberi professionisti, notai pubblici, ufficiali del registro fondiario, ufficiali dello stato civile, collaboratori degli uffici del registro di commercio, ingegneri geometri3 o altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche;
1 RS 210
2 RS 220
3 Secondo l’articolo 41 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI), RS 510.62 2016–......