Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE
Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006
Disposizioni finali
(nessuna)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Occorre verificare se l’ORF non sia da integrare analogamente al contenuto degli ar-
ticoli 12a e seguenti ORC e se non siano da definire in modo più chiaro le competenze degli uffici del registro fondiario nell’attuazione della comunicazione elettronica. Sarebbe inoltre opportuno adeguare l’articolo 37 ORF all’articolo 166 capoverso 6 ORC e attribuire ai dati elettronici certificati l’effetto giuridico del registro fondiario informatizzato314.
S’impone un disciplinamento nell’ORF dei casi in cui privati inviano notificazioni per
posta elattronica. Si sollevano inoltre questioni sulla procedura di riconoscimento della firma di simili notifiche ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b P-OAPuE.315
Le condizioni previste per gli estratti autenticati nell’articolo 14 OCRDPP sono descrit-
te in modo insufficiente. Sarebbe utile procedere in modo analogo a quanto previsto dal progetto di articolo 32 capoverso 3 ORF e inserire la modifica dell’OCRDPP in questa revisione316. L’articolo 14 OCRDPP è da integrare con un nuovo capoverso 5 del seguente tenore: «L’ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche (OAPuE) si applica ai pubblici ufficiali che nel Cantone sono autorizzati all’autenticazione.»317
Nel caso in cui il registro elettronico dello stato civile (Infostar) funga da base per il
registro dei pubblici ufficiali, dovrebbe essere offerta la possibilità per persone estere di iscriversi nel registro elettronico dello stato civile, a meno che non siano già iscritte318.
Si lamenta l’omissione di adeguamenti della legislazione sulla geoinformazione e del-
le relative spiegazioni. Secondo l’articolo 33 capoverso 3 lettera b della legge federale sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62) in combinato disposto con l’articolo 37 capoverso 3 dell’Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU; RS 211.432.2), il DDPS regola il rilascio in forma elettronica di estratti autenticati dei geodati di base della misurazione ufficiale. È opportuno adeguare tale disciplinamento319.
L’articolo 73a OTEMU disciplina l’autenticazione di un estratto analogico e ne indica
l’emolumento. Occorre quindi introdurre un ulteriore articolo per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica inclusa l’autenticazione elettronica di un tale atto pubblico (art. 10–15 P-OAPuE). Nel contempo, dovrebbero essere previste prescrizioni di forma per le autenticazioni nelle misurazioni ufficiali. Inoltre, nel nuovo emolumento per l’autenticazione elettronica va computato o perlomeno fatto riferimento all’emolumento per l’ottenimento di una conferma di ammissione secondo l’articolo 16
314 LU pag. 3.
315 BE pag. 4.
316 TG pag. 3.
317 Kettiger pag. 2.
318 ZG pag. 3; cfr. anche le osservazioni del Cantone ZG sull’art. 8 cpv. 1 lett. a e sull’art. 9 cpv. 2 lett. c E-OAPuE, supra 5.3.2.6 risp. 5.4.2.1.
319 SO pag. 1 seg.