Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 47 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OAPuE

Riferimento/no. incarto: COO.2180.109.7.236578 / 239/2017/00006

combinato disposto con l’articolo 47 capoverso 2 lettera c OSC, i collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile hanno tuttavia la possibilità di allestire copie autenticate di documenti giustificativi; tale allestimento va oltre il mero riconoscimento menzionato sopra. L’allestimento di copie autenticate dovrebbe poter essere fatturato alla pari delle spese. Nell’allegato 2 andrebbe quindi aggiunta una voce sugli emolumenti analogamente a quella prevista per gli uffici dello stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile.296

5.7.2 Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Art. 4a P-OSC

Cpv. 1

Un partecipante chiede che nell’UPReg siano tenute a registrarsi soltanto le persone che sono effettivamente chiamate a realizzare atti pubblici in forma elettronica. L’iscrizione all’UPReg presuppone probabilmente una SuisseID, il cui allestimento comporta costi rilevanti297.

Cpv. 2

Diversi partecipanti chiedono, per i collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, di rinunciare alla necessità di possedere l’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile298. Di norma, infatti, tali collaboratori allestiscono nei Cantoni esclusivamente copie autenticate di giustificativi archiviati presso l’autorità di vigilanza ed eventualmente documentano cancellazioni, rettifiche e attivazioni; i documenti per terzi da Infostar li rilasciano in qualità di pubblici ufficiali dell’ufficio cantonale dello stato civile (in tal caso sono tuttavia contemplati dall’art. 4a cpv. 1 P-OSC)299. Si chiede che possano essere iscritte anche persone con esperienza pluriennale nello stato civile o con un diploma in giurisprudenza300.

In considerazione del campo d’applicazione ristretto della comunicazione elettronica presso l’autorità di vigilanza sullo stato civile e in considerazione dei costi aggiuntivi connessi con l’iscrizione nell’UPReg, un partecipante si chiede se l’iscrizione di tali collaboratori abbia senso301.

Un altro partecipante sottolinea che in alcuni Cantoni anche altri collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza (in particolare i quadri e/o i giuristi), che non dispongono del menzionato attestato professionale e non svolgono la funzione di pubblico ufficiale, ma che hanno la possibilità di accedere a Infostar, forniscono informazioni per scritto su eventi o fatti di stato civile ad autorità e privati (p. es. informazioni circa l’identità dei genitori naturali conformemente all’art. 268c CC). Se tali comunicazioni scritte sottostanno alle disposizioni applicate ai pubblici ufficiali, occorrerebbe chiarirlo nell’OAPuE.302

296 BE, pag. 5 seg.; CSC, pag. 2.

297 GR, pag. 2.

298 TG, pag. 2; ZH, pag. 5; AR, pag. 2; BE, pag. 6; GR, pag. 2; CSC, pag. 2.

299 Cfr. ZH, pag. 5; BE, pag. 6; GR, pag. 2; CSC, pag. 2.

300 TG, pag. 2; AR, pag. 2.

301 TG, pag. 2.

302 SG, allegato pag. 5.