Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
Settembre 2016
Rapporto esplicativo relativo alla revisione
totale dell’ordinanza sulla realizzazione di
atti pubblici in forma elettronica e di certifi-
cazioni elettroniche (P-OAPuE)
Referimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003
1 Situazione iniziale
1.1 Introduzione degli atti pubblici in forma elettronica
In occasione dell’ultima revisione dei diritti reali1, nel titolo finale del Codice civile (CC)2 è stato inserito il nuovo articolo 55a, secondo il quale i Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti. Inoltre possono autorizzarli a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticità di firme.
Secondo l’articolo 55a capoverso 4 titolo finale CC, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici nonché l’integrità,
l’autenticità e la sicurezza dei dati.
1.2 Normativa in vigore
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore l’ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica
(OAPuE)3.
1.2.1 Principio
In base all’articolo 3 OAPuE in vigore, un documento pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica dispone essenzialmente di due elementi:
una firma elettronica qualificata secondo la legge sulla firma elettronica4 e
una cosiddetta «conferma di ammissione», ossia la prova dell’abilitazione ufficiale a rea-
lizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche.
1Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali; in vigore dal 1° gennaio 2012; RU 2011 4637;
messaggio del 27 giugno 2007 concernente la revisione del Codice civile svizzero, FF 2007 4845.
2Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210.
3 RS 943.033.
4 Legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (FiEle), RS 943.03.