Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/23: Revisione totale dell'ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) · 16 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario

Settembre 2016

Rapporto esplicativo relativo alla revisione

totale dell’ordinanza sulla realizzazione di

atti pubblici in forma elettronica e di certifi-

cazioni elettroniche (P-OAPuE)

Referimento/n. incarto: COO.2180.109.7.191740 / 239/2016/00003

1 Situazione iniziale

1.1 Introduzione degli atti pubblici in forma elettronica

In occasione dell’ultima revisione dei diritti reali1, nel titolo finale del Codice civile (CC)2 è stato inserito il nuovo articolo 55a, secondo il quale i Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti. Inoltre possono autorizzarli a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticità di firme.

Secondo l’articolo 55a capoverso 4 titolo finale CC, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici nonché l’integrità,

l’autenticità e la sicurezza dei dati.

1.2 Normativa in vigore

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore l’ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica

(OAPuE)3.

1.2.1 Principio

In base all’articolo 3 OAPuE in vigore, un documento pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica dispone essenzialmente di due elementi:

 una firma elettronica qualificata secondo la legge sulla firma elettronica4 e

 una cosiddetta «conferma di ammissione», ossia la prova dell’abilitazione ufficiale a rea-

lizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche.

1Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti reali; in vigore dal 1° gennaio 2012; RU 2011 4637;

messaggio del 27 giugno 2007 concernente la revisione del Codice civile svizzero, FF 2007 4845.

2Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210.

3 RS 943.033.

4 Legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (FiEle), RS 943.03.