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Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 8 pagine
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Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)
Modifica del .....
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 4 dicembre 20001 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:
Art. 1 frase introduttiva e lett. b
Necessita dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge chi, quale titolare di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o quale responsabile di un’équipe:
b. prende in consegna gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.
Art. 2 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 e 3
1... Inoltre, è necessaria l’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
2Se il richiedente intende limitare l’attività all’inseminazione mediante sperma di un donatore, è sufficiente che oltre all’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale disponga del titolo federale di perfezionamento in ginecologia e ostetricia o di un titolo estero di perfezionamento equivalente e riconosciuto.
3Abrogato
Art. 3 Qualifiche richieste per la conservazione e la mediazione
di gameti
Chi prende in consegna gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione, abbisogna di un titolo federale di perfezionamento in medicina o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto. Inoltre, è necessaria l’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
1 RS 810.112.2
2017–......