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Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 8 pagine

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Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Modifica del .....

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 4 dicembre 20001 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:

Art. 1 frase introduttiva e lett. b

Necessita dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge chi, quale titolare di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o quale responsabile di un’équipe:

b. prende in consegna gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione.

Art. 2 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 e 3

1... Inoltre, è necessaria l’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

2Se il richiedente intende limitare l’attività all’inseminazione mediante sperma di un donatore, è sufficiente che oltre all’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale disponga del titolo federale di perfezionamento in ginecologia e ostetricia o di un titolo estero di perfezionamento equivalente e riconosciuto.

3Abrogato

Art. 3 Qualifiche richieste per la conservazione e la mediazione

di gameti

Chi prende in consegna gameti, oociti impregnati o embrioni in vitro allo scopo di conservarli o procura spermatozoi donati, senza applicare egli stesso metodi di procreazione, abbisogna di un titolo federale di perfezionamento in medicina o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto. Inoltre, è necessaria l’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

1 RS 810.112.2

2017–......