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Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 8 pagine
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Art. 9 cpv. 3 primo periodo
3Se l’autorità di vigilanza non ne limita la durata e il diritto cantonale relativo all’esercizio di un’attività professionale sotto la propria responsabilità professionale non fissa un limite d’età inferiore, l’autorizzazione è valida sino al raggiungimento del 70° anno d’età da parte del richiedente. ...
Art. 10 cpv. 1 e 3
1Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, l’autorità di vigilanza fa effettuare un’ispezione da un perito. In seguito, l’ispezione ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, ma almeno una volta ogni due anni.
3Abrogato
Art. 11 Notifica
Il Servizio di accreditamento svizzero SAS notifica all’autorità di vigilanza, entro un termine ragionevole, gli accreditamenti rilasciati o rinnovati di cui all’articolo 4 capoverso 2 nonché eventuali sospensioni o ritiri.
Art. 12
Abrogato
Inserire prima del titolo del capitolo 2
Art. 14a Valutazione
Su richiesta, l’autorità di vigilanza trasmette all’Ufficio federale della sanità pubblica i dati necessari alla valutazione di cui all’articolo 14a capoverso 2 lettera c della legge nonché i dati di contatto dei titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge.
Art. 28 Disposizioni transitorie della modifica del ...
1I titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a della legge che già prima dell’entrata in vigore della modifica del ... applicavano metodi di procreazione e che intendono continuare a esercitare tale attività devono presentare all’autorità di vigilanza, entro tre anni, una richiesta in tal senso in cui dimostrano che i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c sono soddisfatti. Possono continuare a esercitare la loro attività fino a quando la decisione dell’autorità di vigilanza non sarà passata in giudicato.
2I titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera a della legge che già prima dell’entrata in vigore della modifica del ... applicavano metodi di procreazione implicanti esami del patrimonio genetico di gameti e che intendono continuare a esercitare tale attività devono presentare all’autorità di vigilanza, entro tre anni, una richiesta in tal senso in cui dimostrano che i requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 della legge e agli articoli 4 capoverso 1 lettere a–c e 6 capoverso 2