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Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 8 pagine
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a. i dati da cui si evinca che i requisiti necessari di cui agli articoli 5–8a sono soddisfatti; è fatto salvo l’articolo 10 capoverso 3;
b. i dati relativi ai locali, ai principali strumenti e apparecchi; e
c. un elenco degli esami previsti e delle procedure utilizzate a tal fine.
2La domanda deve essere presentata all’UFSP.
Art. 10 Rilascio e durata di validità dell’autorizzazione
1L’autorizzazione è rilasciata se sono soddisfatti i requisiti necessari di cui agli articoli 5–8a; l’autorizzazione ha una validità di cinque anni.
2La domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della scadenza della medesima. Deve contenere o confermare i dati di cui all’articolo 9 capoverso 1.
3Se un laboratorio intende eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a LPAM11, ma non dispone ancora dell’accreditamento richiesto, un'autorizzazione è rilasciata a condizione che:
a. abbia presentato una domanda di accreditamento al Servizio di accreditamento svizzero SAS; e
b. siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di cui agli articoli 5–8a.
4L’autorizzazione di cui al capoverso 3:
a. ha una validità di cinque anni;
b. non può essere né prorogata né rinnovata;
c. si estingue se il Servizio di accreditamento svizzero SAS decide di rifiutare l’accreditamento.
Art. 38 Disposizioni transitorie della modifica del ...
1I laboratori che già prima dell’entrata in vigore della modifica della presente ordinanza del … eseguivano esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti in vitro di cui all’articolo 5a capoverso 1 LPAM12 devono presentare entro il ... [data; 6 mesi dopo l’entrata in vigore] una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 9. Possono continuare a esercitare la loro attività fino a quando la decisione dell’autorità competente non sarà passata in giudicato.
2I laboratori che non presentano la domanda in tempo utile devono sospendere l’attività in questo ambito.
Art. 38a
Abrogato
11 RS 810.11
12 RS 810.11