Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 9 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Note esplicative relative alla modifica dell’ordinanza del 4 dicembre 20001 sulla medicina della procreazione (OMP)
1. Situazione iniziale
Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno adottato la revisione della legge federale del 18 dicembre 19982 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM). Contro questa modifica è stato lanciato un referendum. Nella votazione del 5 giugno 2016 l’elettorato ha accettato la modifica della legge con una larga maggioranza. Nella nuova legge è stato abolito il divieto della diagnostica preimpianto (DPI) prescritto nel previgente articolo 5 capoverso 3 LPAM; la DPI è ora ammessa a determinate condizioni. È stato inoltre aumentato da tre a dodici il numero massimo di embrioni che potranno essere sviluppati per ogni ciclo di trattamento. Infine, la nuova legge consente la conservazione di embrioni a fini riproduttivi. La modifica della legge rende necessario un adeguamento dell’ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP) e dell’ordinanza del 14 febbraio 20073 sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU).
2. Commento ai singoli articoli
Le nuove disposizioni fissano nel merito requisiti più rigorosi per i laboratori di medicina della procreazione.
Capitolo 1: Autorizzazione
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La formulazione «a titolo indipendente» nella frase introduttiva deve essere adeguata al tenore della legge federale del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) ed è dunque sostituita con «esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale» (modifica del 20 marzo 20155 della legge sulle professioni mediche).
Lett. b
La nuova LPAM autorizza la conservazione non più solo di gameti od oociti impregnati, ma d’ora in avanti anche di embrioni in vitro. La lettera b è dunque adeguata inserendo la specifica «embrioni in vitro».
1 RS 810.112.2
2 RS 810.11
3 RS 810.122.1
4 RS 811.11
5 http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00993/11990/index.html?lang=it, consultato il 24.08.2016