Progetto

Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 4 Laboratori di medicina della procreazione

1Il titolare di un’autorizzazione che intende applicare metodi di procreazione necessita di un laboratorio di medicina della procreazione:

a. posto sotto la direzione di una persona che:

1. ha concluso una formazione universitaria di cui alla legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche o si è diplomata nel campo della biologia o della chimica presso una scuola universitaria accreditata conformemente alla legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero o presso una scuola universitaria estera riconosciuta o accreditata dallo Stato;

2. ha conseguito un titolo di perfezionamento professionale ritenuto adeguato dall’autorità di vigilanza; e

3. si tiene costantemente aggiornata sullo stato della scienza e della tecnica tramite una formazione continua adeguata;

b. che impiega personale dotato delle competenze e qualifiche professionali necessarie per applicare i metodi offerti;

c. che implementa un sistema di gestione della qualità adatto ai metodi offerti e conforme alle disposizioni di cui all’allegato 1.

2Se il laboratorio è accreditato ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione, l’autorità di vigilanza può rinunciare, totalmente o in parte, alla verifica del sistema di gestione della qualità di cui al capoverso 1 lettera c.

3Il Dipartimento federale dell’interno può aggiornare l’allegato 1 in base agli sviluppi internazionali o ai progressi della tecnica. Per gli aggiornamenti che potrebbero comportare ostacoli tecnici al commercio procede d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Art. 6 Consulenza e cure

1Alla domanda d’autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione va accluso il piano di consulenza e di cure socio-psicologiche di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge.

2Per l’applicazione di metodi di procreazione che prevedono l’esame del patrimonio genetico di gameti o embrioni in vitro o la selezione di spermatozoi donati e intesi a evitare la trasmissione di una malattia grave, va accluso anche il piano di consulenza genetica di cui all’articolo 6a della legge.

2 RS 811.11

3 RS 414.20

4 RS 946.512