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Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 8 pagine

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Allegato 2 (cifra III)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 14 febbraio 20076 sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU) è modificata come segue:

Art. 5 Designazione di un capo di laboratorio

Il laboratorio designa una persona responsabile (capo di laboratorio) che eserciti la vigilanza diretta sull’esecuzione di esami citogenetici e genetico-molecolari.

Art. 6 cpv. 1bis

1bisSe il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a della legge del 18 dicembre 19987 sulla medicina della procreazione (LPAM), il capo di laboratorio deve dimostrare di possedere il titolo di specialista FAMH in analisi medico-genetica o di specialista FAMH in medicina di laboratorio, genetica medica, di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.

Art. 7 cpv. 2

2Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a LPAM8, almeno una delle persone che lavorano nel laboratorio deve avere inoltre sufficiente esperienza con esami su singola cellula.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 8a Accreditamento

Se il laboratorio esegue esami citogenetici o genetico-molecolari di gameti o embrioni in vitro nell’ambito di metodi di procreazione di cui all’articolo 5a LPAM9 deve inoltre essere accreditato conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD); i criteri fondamentali applicabili per l’accreditamento di tali laboratori sono elencati nell’allegato 2 della OAccD.

Art. 9 Domanda d’autorizzazione

1La domanda d’autorizzazione deve contenere:

6 RS 810.122.1

7 RS 810.11

8 RS 810.11

9 RS 810.11

10 RS 946.512