Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/37: Modifica della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 54 pagine

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4.23 Art. 20 cpv. 2 LCP

2Il ritiro dell’autorizzazione vale per tutta la Svizzera e non può essere sospeso con la condizionale.

Questa disposizione, che prevede che in futuro il ritiro dell’autorizzazione di caccia non potrà essere sospeso con la condizionale è approvata.

 La CFP, la CDPNP, 14 Cantoni (AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, NW, SH, SO, SZ, TI, VD, VS) e varie organizzazioni (CacciaSvizzera, RJSo, FCTI, TIR, PSA, Accademie delle scienze, SSBF)

sostengono espressamente il disciplinamento, poiché aumenta la credibilità della

legislazione e degli organi esecutivi. Sei partecipanti propongono complementi e ulteriori inasprimenti:

 I tre Cantoni con caccia a patente GL, GR e VS condividono l’idea che il ritiro della patente debba essere pronunciato senza la condizionale e chiedono complementi. Il Cantone GL propone di stabilire che la sentenza del tribunale si comunicata all’autorità della caccia, in modo tale che quest’ultima possa avviare un procedimento

amministrativo per revocare l’autorizzazione di caccia senza la condizionale.

 Il Cantone GR propone di completare l’articolo 20 capoverso 3 LCP precisando che la nuova disposizione di cui al capoverso 2 si applica anche ai ritiri della patente in base al diritto cantonale.

 Il Cantone VS segnala che l’articolo nella presente forma non è compatibile con la giurisprudenza attuale del Tribunale federale, secondo la quale il destino della pena accessoria deve seguire quello della pena principale. Di conseguenza, se la pena

principale è pronunciata con la condizionale data la prognosi favorevole, come avviene di norma per i delitti nell’ambito della caccia, tale prognosi si applica anche alla pena accessoria, il che esclude un ritiro della patente senza la condizionale. Il Cantone VS propone pertanto di esaminare se il ritiro della patente non debba essere impostato quale misura amministrativa, che può poi essere eseguita dai Cantoni analogamente alle misure secondo la legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

 CacciaSvizzera e due organizzazioni regionali (RJSo, FCTI) avanzano una richiesta analoga a quella del Cantone VS.

 Il Cantone SH propone di esaminare se la formulazione all’articolo 20 capoverso 1,

secondo la quale è il giudice a revocare l’autorizzazione di caccia, non debba essere adeguata alla nuova realtà nella procedura penale, secondo cui un numero crescente di casi penali è risolto mediante un decreto d’accusa del ministero pubblico.

4.24 Art. 24 cpv. 2-4 LCP

2L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento di tale compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L’UFAM e gli altri servizi federali interessati

collaborano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

3Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

4Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla

presente legge.

1 RS 172.010 42/54 18.81/2002-02774/31/03/13/N091-1288