Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 9 pagine
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b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.1
4Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3
Art. 176 Tentativo di sottrazione
1Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.
2La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.
Art. 177 Istigazione, complicità, concorso
1Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta.
2La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.
3Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.1
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