Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 9 pagine
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re di un'organizzazione crimi-
nale,
ne dà senza indugio comunicazione
all'Ufficio di comunicazione.5
1terNelle comunicazioni di cui ai ca-
poversi 1 e 1bisdeve figurare il nome
dell'intermediario finanziario o del
commerciante. Il nome degli impiega-
ti incaricati del caso può non esservi
menzionato, purché l'Ufficio di co-
municazione e la competente autorità
di perseguimento penale possano
prendere senza indugio contatto con
loro.6
2Non soggiacciono all'obbligo di
comunicazione gli avvocati e i notai
che sottostanno al segreto professio-
nale conformemente all'articolo 321
CP.
8In relazione a questioni che non rientrano nell’ambito delle infrazioni fiscali, la legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite attestazioni, informazioni e comunicazioni.
II
Le disposizioni transitorie della
Costituzione federale sono completate
come segue:
Art. 197 n. 11 (nuovo)
11. Disposizione transitoria dell’art.
13 (Protezione della sfera privata)
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