Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 9 pagine

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re di un'organizzazione crimi-

nale,

ne dà senza indugio comunicazione

all'Ufficio di comunicazione.5

1terNelle comunicazioni di cui ai ca-

poversi 1 e 1bisdeve figurare il nome

dell'intermediario finanziario o del

commerciante. Il nome degli impiega-

ti incaricati del caso può non esservi

menzionato, purché l'Ufficio di co-

municazione e la competente autorità

di perseguimento penale possano

prendere senza indugio contatto con

loro.6

2Non soggiacciono all'obbligo di

comunicazione gli avvocati e i notai

che sottostanno al segreto professio-

nale conformemente all'articolo 321

CP.

8In relazione a questioni che non rientrano nell’ambito delle infrazioni fiscali, la legge disciplina le condizioni alle quali possono essere fornite attestazioni, informazioni e comunicazioni.

II

Le disposizioni transitorie della

Costituzione federale sono completate

come segue:

Art. 197 n. 11 (nuovo)

11. Disposizione transitoria dell’art.

13 (Protezione della sfera privata)

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