Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 9 pagine

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Art. 188 LIFD Procedura

1L'amministrazione cantonale

dell'imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all'autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d'imposta federale diretta.

2La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20071 (CPP).2

3Se l'autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78-81 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale.4

4L'AFC può chiedere l'apertura di un procedimento penale

Art. 191 LIFD Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori

1La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19-50 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo

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