Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/44: Decreto federale concernente l'iscrizione del segreto bancario nella Costituzione federale (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata») · 9 pagine
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4In relazione a imposte dirette riscos-4 Le banche sono autorizzate e obbli-
Art. 47 cpv. 1, 1bis 4 e 5 LBCR:
1È punito con una pena detentiva sino se mediante imposizione ed esazione gate a trasmettere alle autorità attestaa tre anni o con una pena pecuniaria da parte dei Cantoni, terzi sono auto- zioni, informazioni e comunicazioni chiunque, intenzionalmente: rizzati a fornire alle autorità informa- concernenti le relazioni bancarie di
a. rivela un segreto che gli è zioni su una persona domiciliata o persone domiciliate o aventi sede in confidato o di cui ha notizia avente sede in Svizzera, e che non Svizzera soltanto se, nel quadro di un nella sua qualità di membro di acconsente alla comunicazione di tali procedimento penale relativo a impoun organo, impiegato, manda- informazioni, soltanto nell’ambito di ste dirette riscosse mediante impositario o liquidatore di una ban- un procedimento penale ed esclusi- zione ed esazione da parte dei Cantoca, membro di un organo o vamente se: ni, sussiste il sospetto fondato di una impiegato di una società di grave infrazione fiscale. Commette audit; una grave infrazione fiscale in parti-
b. ovvero tenta di indurre a sif- colare chi:
fatta violazione del segreto
professionale;
c. divulga un segreto che gli è
stato rivelato ai sensi della
lettera a, oppure lo sfrutta per
sé o per altri.
1bisÈ punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria chiunque, commettendo un
atto di cui al capoverso 1 lettera a o c,
ottiene per sé o per altri un vantaggio
patrimoniale.3
2Chi ha agito per negligenza è punito
con la multa sino a 250 000 franchi.
4La rivelazione del segreto è punibile
anche dopo la cessazione della carica,
della funzione o dell'esercizio della
professione.
5Sono fatte salve le disposizioni delle
legislazioni federali e cantonali
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