Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 11 pagine

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 12 associazioni mantello, organizzazioni e ambienti interessati (usam, USS, Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes, OIM, CDDGP, FCES, OSAR, ASM, CFM, UPSC e CHANCE Suisse).

I. Oggetto della consultazione

L’oggetto della consultazione era il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del summenzionato regolamento, nel quadro dello sviluppo dell’acquis di Schengen. Il regolamento in questione modifica il codice frontiere Schengen2 nonché abroga il regolamento Frontex3, il regolamento RABIT4 e la decisione 2005/267/CE5 del Consiglio dell’Unione europea.

Con il regolamento viene istituita una guardia di frontiera e costiera europea. Essa si comporrà dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (qui di seguito «Agenzia»), che sostituirà l’attuale Agenzia europea per le frontiere esterne, mantenendo comunque la denominazione abbreviata «Frontex», nonché delle autorità nazionali competenti in materia di gestione delle frontiere (guardie costiere comprese).

Il compito principale di quest’autorità con competenze più ampie è quello di attuare la gestione europea integrata delle frontiere, conformemente al principio della responsabilità condivisa. Gli Stati Schengen rimangono i principali responsabili della gestione delle proprie frontiere esterne. Vengono messi a disposizione dell’Agenzia un parco attrezzature tecniche e una riserva di agenti che può essere mobilitata in tempo breve. La misura in cui ogni singolo Stato Schengen contribuisce alla riserva è desumibile dall’allegato I del regolamento.

L’Agenzia si assume inoltre maggiori responsabilità per quanto riguarda il rimpatrio, negli Stati d’origine, di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Essa ha il compito, tra l’altro, di sostenere gli Stati Schengen mediante il finanziamento di voli congiunti nonché l’organizzazione di proprie operazioni di rimpatrio a partire da Stati Schengen che lo richiedono oppure dai punti di crisi (hotspot).

II. Sintesi dei risultati

La maggior parte dei 43 partecipanti alla consultazione approva, in linea di massima, il recepimento e la trasposizione del regolamento (AG, AI, BL, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SZ, SO, SG, TG, UR, VD, ZG, CDDGP, ASM, PPD, PLR, i Verdi, PS, Centre Patronal, CFM, Fédération des enterprises romandes, FCES, USS, usam e CHANCE Suisse). Un partecipante (UDC) è chiaramente contrario, mentre altri due (UPSC e OSAR) si esprimono solo in parte a favore. Cinque partecipanti (OW, NW, BS, l’Unione delle città svizzere e OSE) rinunciano a prendere una posizione. ZH prende atto del contenuto del regolamento da applicare e delle sue conseguenze per i corpi di polizia cantonali.

2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

3 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

4 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, versione della GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

5 Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri, GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48.