Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 11 pagine
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I partecipanti alla consultazione (Cantoni, partiti e ambienti interessati) non contestano la partecipazione della Svizzera alla sorveglianza e al rafforzato controllo delle frontiere esterne di Schengen né quindi alla nuova riserva di reazione rapida dell’Agenzia. In linea di massima, essi concordano sul fatto che è nell’interesse della Svizzera disporre di una sorveglianza costante e adeguata delle frontiere esterne dello spazio Schengen. I controlli delle persone che le attraversano devono essere affidabili e conformi al diritto. Alcuni partecipanti (p. es. AI, FR e PPD) si esprimono chiaramente a favore del contributo finanziario e in termini di personale da parte della Svizzera, altri (BL, FR, PS, ASM e Centre Patronal) lo reputano perlomeno sostenibile. Altri ancora (PLR, UPSC e usam) invitano a riflettere sul fatto che il contributo a livello di personale non dovrebbe pregiudicare la sorveglianza ai confini svizzeri. Infine, alcuni (BL, ASM, PLR e Fédération des Entreprises Romandes) fanno notare che i costi della partecipazione della Svizzera all’Agenzia devono essere tenuti sotto controllo dal Consiglio federale.
Tutti i Cantoni hanno accolto favorevolmente i nuovi compiti di loro competenza nel quadro delle operazioni internazionali di rimpatrio previste dal regolamento. Diversi di loro (p. es. BL, FR, GE, JU, SG, SH, TG, VD e ZG) e la CDDGP hanno sottolineato che simili operazioni rappresentano un carico supplementare per i corpi di polizia cantonali, e chiedono che la Confederazione risarcisca le spese sostenute dagli agenti di scorta della polizia in occasione di tali impieghi.
III. Riassunto dei pareri
1. Maggiore protezione delle frontiere esterne e riserva di reazione rapida
BE, BL, UR e il PLR approvano espressamente l’introduzione di squadre della guardia di frontiera e costiera europea mobilitabili in tempi brevi (riserva di reazione rapida) con lo scopo di proteggere le frontiere. Migliore è la protezione alle frontiere esterne, minore è la pressione ai confini svizzeri. In tal senso, anche le nuove competenze dell’Agenzia in materia di rimpatrio (quali il coordinamento delle operazioni di rimpatrio tra gli Stati Schengen e l’organizzazione di voli congiunti) vengono valutate positivamente dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione (p. es. BE, BL e UR).
2. Operazioni di rimpatrio
a. Attuazione da parte della Confederazione
La maggioranza dei partecipanti approva gli adeguamenti proposti. Le osservazioni più importanti riguardano l’esecuzione delle operazioni di rimpatrio da parte dell’Agenzia (modifica proposta dell’art. 72 LStr6).
Per BL, l’ASM e il PPD sarebbe auspicabile che l’Agenzia offrisse in particolare anche voli di rimpatrio a persone che non ritornano volontariamente in Stati problematici e poco disponibili, come l’Iran, l’Algeria o il Marocco.
Alcuni (p. es. il PPD) si aspettano che la Svizzera possa beneficiare di operazioni di rimpatrio congiunte, soprattutto in Paesi in cui i rimpatri si sono finora rivelati piuttosto complicati.
L’OIM ritiene che le attività dell’Agenzia non dovrebbero includere i rimpatri volontari, in quanto ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sulla cooperazione tra la Svizzera e le autorità dei Paesi interessati nonché ledere la credibilità dell’aiuto al rimpatrio volontario.
Due partecipanti (VD e il PS) menzionano il coinvolgimento della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, responsabile del monitoraggio delle operazioni di rimpatrio.
6 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS 142.20