Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/52: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

b. Attuazione da parte dei Cantoni

La CDDGP, BE e SH reputano indispensabile coinvolgere la CCPCS nello svolgimento delle operazioni di rimpatrio, soprattutto per quanto concerne la messa a disposizione delle risorse di personale. Alcuni partecipanti (p. es. BE e VD) citano inoltre l’onere supplementare per la formazione necessario per l’impiego di personale nei voli congiunti.

Alcuni partecipanti alla consultazione (GE e SH) chiedono che la CDDGP funga da intermediaria tra i Cantoni e il DFGP nell’organizzazione dell’invio di agenti di scorta della polizia. BE, GE e la CDDGP chiedono il coinvolgimento della CCPCS in veste di organo dotato di conoscenze in materia di qualificazione del personale per questo tipo di impieghi. Qualche Cantone (BE e GE) chiede inoltre quali siano le modalità di ripartizione fra i Cantoni nell’ambito delle operazioni internazionali. BE in particolare propone la creazione di una riserva intercantonale di agenti di scorta della polizia, soprattutto al fine di garantire una formazione di qualità nonché un elevato livello di flessibilità in vista di tali interventi.

3. Indennità per il personale di scorta impiegato in operazioni di rimpatrio

a. Attuazione da parte della Confederazione

Più Cantoni (p. es. BL, FR, GE, JU, SG, SH, TG, VD e ZG) e la CDDGP chiedono di regolamentare una piena assunzione dei costi da parte della Confederazione. Alcuni Cantoni (come SO e TG) richiamano l’attenzione sull’elevato onere supplementare finanziario e in termini di personale per i Cantoni. In tale ambito LU chiede un aumento degli importi forfettari versati in questo ambito dalla Confederazione oppure che i costi effettivi vengano fatturati direttamente alla Confederazione.

CHANCE Suisse è l’unico partecipante a proporre che si prenda in considerazione esclusivamente il personale del Corpo delle guardie di confine (Cgcf), sia per fornire agenti per le frontiere esterne sia per contribuire alla riserva di scorte, in quanto si tratta di tipici compiti di polizia di confine. Parallelamente chiede di potenziare gli effettivi del Cgcf, in quanto non si prevedono diminuzioni delle ondate di rifugiati in un futuro prossimo. L’associazione suggerisce pertanto una modifica dell’articolo 72 LStr proposto.

b. Attuazione da parte dei Cantoni

La messa a disposizione di scorte di polizia in operazioni internazionali di rimpatrio genera un onere supplementare per i Cantoni. Come indicato nel rapporto esplicativo, la Confederazione valuta la possibilità di versare ai Cantoni un importo forfettario per i singoli impieghi. Quest’opzione viene accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione (FR, LU, SO, TG e ASM). Analogamente a quanto previsto all’articolo 58 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19997 sull’asilo, tale importo può essere fissato in una convenzione tra Confederazione e Cantoni (JU e SO).

BE desidera esaminare se la creazione di riserve sovracantonali (p. es. nei Cantoni BE, GE e ZH nei quali è ubicato un aeroporto) risulti opportuna. Un parere simile viene espresso da SO, il quale intende verificare se il proprio corpo di polizia sia in grado di prestare i giorni d’impiego previsti. Anche GE si esprime in modo analogo e auspica la creazione di un meccanismo da parte della CDDGP che consenta a tutti i Cantoni di partecipare equamente all’Agenzia in vista dell’esecuzione dei rimpatri.

4. Personale

a. Attuazione da parte della Confederazione

7 RS 142.312