Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifica dell'articolo 53 CP · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale nel diritto vigente
L’articolo 53 CP è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Inserita nella parte generale del CP, la disposizione è applicabile a tutti i reati previsti dal CP e dal diritto penale accessorio. L’articolo 53 CP annovera la riparazione tra i tre possibili motivi di impunità oltre alla punizione priva di senso (art. 52 CP) e all’autore duramente colpito (art. 54 CP).
L’articolo 53 CP prevede che si prescinda dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, qualora le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute secondo l’articolo 42 CP e l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Come primo elemento, l’applicazione dell’articolo 53 CP presuppone che l’imputato debba avere risarcito il danno o intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato. Il risarcimento del danno può avvenire sotto forma di pagamento a titolo di indennizzo, sempre che sia possibile effettuarlo in natura o quantificare il danno. Se le persone non sono finanziariamente in grado di risarcire completamente il danno, non per questo sono escluse per principio dall’impunità: hanno infatti la facoltà di provare che hanno intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da loro per cercare di riparare al torto causato. In tal senso si può anche pensare a forme alternative di riparazione: per esempio pubblicare una rettifica in caso di reati contro l’onore, ripristinare la situazione legale (p. es. riparando o ripulendo un bene danneggiato o insudiciato) o semplicemente porgere scuse, fare gesti di riconciliazione o regali. Anche fornire una prestazione che torni a vantaggio del danneggiato è ipotizzabile, come per esempio trasportare la vittima di un infortunio o simili4.
Come seconda premessa, l’articolo 53 CP menziona l’esigenza che l’atto in questione possa essere punito con una sospensione condizionale della pena (cfr. art. 42 CP). In questo caso occorre che siano adempiute le condizioni sia oggettive sia soggettive. La riparazione può dunque avvenire mediante una pena detentiva sino a un massimo di due anni. Non è invece chiaro che cosa valga per le contravvenzioni: in base al tenore della disposizione, esse sono escluse da una riparazione; secondo l’articolo 105 capoverso 1 CP non possono infatti essere emesse con la condizionale. Lo stesso vale per le multe alle imprese secondo l’articolo 102 CP. Nella dottrina prevale l’opinione secondo cui anche in queste due costellazioni debba essere possibile una riparazione, sempre che non si manifestino circostanze sfavorevoli secondo l’articolo 42 CP5.
Il terzo requisito posto dall’articolo 53 CP consiste nella scarsa importanza che l’attuazione del procedimento penale riveste per l’interesse del pubblico e del danneggiato.
4 Cfr. in proposito Franz Riklin, in: M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, art. 53 N 9 segg.
5 Cfr. in proposito Franz Riklin, loc. cit., art. 53 N 25 seg. con ulteriori rinvii.