Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifica dell'articolo 53 CP · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

presunzione d’innocenza ha prevalso sull’interesse al perseguimento penale. Ha ritenuto in particolare che un eventuale imputato non sarebbe in grado di opporsi a una decisione di non luogo a procedere9. La votazione finale sulla legge sul casellario giudiziale si è svolta il 17 giugno 201610. In considerazione di questa recente decisione, nel presente rapporto si rinuncia a trattare nuovamente la questione dell’iscrizione nel casellario giudiziale.

3 Commenti ai singoli articoli

3.1 Codice penale11

Art. 53 lett. a

Nuovi limiti massimi

Secondo il diritto vigente una riparazione è possibile sino a una pena detentiva con la condizionale di due anni. La Commissione reputa troppo elevato questo limite massimo, dato che anche nel caso di cause penali relativamente gravi è possibile una riparazione. L’iniziativa parlamentare chiede di ridurre il limite massimo e propone una pena detentiva con la condizionale di un anno. A proposito della riduzione del limite massimo la Commissione presenta due varianti.

Variante 1 (maggioranza)

Allineandosi alla riduzione del limite massimo chiesta dall’iniziativa parlamentare, la maggioranza della Commissione propone che una riparazione sia possibile soltanto se come punizione entra in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa.

Variante 2 (minoranza)

Una minoranza della Commissione vuole invece abbassare il limite massimo a una pena pecuniaria con la condizionale o a una multa. L’ulteriore abbassamento del limite massimo prende parzialmente in considerazione soprattutto la precedente critica12 mossa alla disposizione. In tal modo, in sostanza, si limita l’applicabilità della riparazione contrastando, di conseguenza, l’impressione di «riscattare» la punizione. Il limite massimo ridotto corrisponde alla competenza decisionale penale del pubblico ministero. Occorre tuttavia osservare che, nell’ambito dei casi di poca importanza in cui la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, esiste già il motivo d’impunità di cui all’articolo 52 CP (punizione priva di senso). Con la variante 2 i campi d’applicazione delle due disposizioni si avvicinano perciò notevolmente.

9 Boll. Uff. 2016 N 394 segg.; Boll. Uff. 2016 S 302 segg.

10 FF 2016 4315

11 RS 311.0

12 Iv. Pa. Joder del 15 dic. 2010 (10.522 «Abrogazione della riparazione secondo l’articolo

53 CP»); all’iniziativa non è stato dato seguito il 7 marzo 2012.