Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifica dell'articolo 53 CP · 9 pagine

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La riparazione si ritrova testualmente anche nel Codice penale militare del 13 giugno 19276 (CPM) all’articolo 45. Anche il diritto penale minorile del 20 giugno 20037 (DPMin) contiene una disposizione inerente alla riparazione ma, contrariamente al diritto penale applicabile agli adulti, essa è formulata già oggi in modo molto più restrittivo: un’impunità come conseguenza di una riparazione è infatti possibile soltanto se come punizione entra in linea di conto un’ammonizione conformemente all’articolo 22 DPMin. Il minore deve inoltre risarcire il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. c DPMin).

2.2 La nuova normativa

La Commissione ritiene che il campo d’applicazione dell’articolo 53 CP debba essere formulato in modo più restrittivo e presenta due varianti. La maggioranza propone di rendere possibile una riparazione soltanto se come punizione entra in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa (variante 1). Una minoranza della Commissione vuole abbassare ulteriormente il limite massimo e propone di prevedere una pena pecuniaria con la condizionale o una multa (variante 2). Introducendo la multa nell’articolo 53 CP la Commissione intende precisare, in entrambe le varianti, che una riparazione dovrebbe essere possibile anche in caso di contravvenzioni e multe alle imprese ai sensi dell’articolo 102 CP.

La Commissione vorrebbe inoltre far dipendere l’applicazione dell’articolo 53 CP, in entrambe le varianti, da un nuovo requisito: diversamente da quanto accade oggi, l’autore deve ammettere i fatti.

Tutte le novità menzionate dovrebbero essere recepite anche nel CPM, mentre nel DPMin troverebbe ingresso soltanto la nuova condizione in base alla quale l’autore ha ammesso i fatti (cfr. n. 3.2).

Con le novità proposte la Commissione spera di contrastare l’impressione secondo cui soltanto le persone solvibili si possono «riscattare» dal perseguimento penale e dalla punizione.

2.3 Rinuncia a determinati interventi normativi

La Commissione ha inoltre vagliato la possibilità di iscrivere nel casellario giudiziale le sentenze e le decisioni di non luogo a procedere che prescindono da una punizione e che sono state precedute da una riparazione. Indipendentemente da questo oggetto, nel messaggio concernente la legge sul casellario giudiziale8 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una proposta concernente l’iscrizione di tutte le sentenze (art. 19 cpv. 1 lett. c n. 1 D-LCaGi) e di tutte le decisioni di non luogo a procedere secondo gli articoli 53, 54 o 55a capoverso 3 CP (art. 23 cpv. 1 D-LCaGi) che prescindono da una punizione. Nei dibattiti conclusivi il Parlamento ha tuttavia rifiutato di iscrivere nel casellario giudiziale le decisioni di non luogo a procedere motivando la sua decisione essenzialmente con il fatto che, nella ponderazione, la

6 RS 321.0

7 RS 311.1

8 FF 2014 4929