Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifica dell'articolo 53 CP · 9 pagine

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Diritto sanzionatorio riveduto (entrambe le varianti)

Le formulazioni scelte nelle due varianti prendono già in considerazione la modifica della disciplina delle sanzioni decisa dal Parlamento il 19 giugno 201513, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. La pena pecuniaria ammonterà quindi per principio a 180 aliquote giornaliere al massimo (art. 34 cpv. 1 nCP) e continuerà a poter essere pronunciata con la condizionale (art. 42 cpv. 1 nCP). A determinate condizioni il giudice potrà anche pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria (art. 41 cpv. 1 nCP). La pena pecuniaria continua così a prevalere su quella detentiva. Non è quindi necessario menzionare – come peraltro è stato fatto anche nelle comminatorie penali – la possibilità della pena detentiva breve con la condizionale al posto della pena pecuniaria con la condizionale. Ciò non toglie che una riparazione deve rimanere possibile anche quando la pena pecuniaria con la condizionale è commutata in una pena detentiva sino a sei mesi con la condizionale ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 nCP. Come nel diritto vigente, non è determinante il tipo di sanzione, bensì l’esecuzione della pena con la condizionale (art. 42 cpv. 1 nCP).

Altre modifiche (entrambe le varianti)

Nel diritto in vigore continua a non essere chiaro se la riparazione sia possibile anche per le contravvenzioni e le multe alle imprese secondo l’articolo 102 CP. Per quanto riguarda la multa alle imprese, si tratta in fin dei conti di stabilire a quale tipo di reato si applica l’articolo 102 CP14. Non si può negare che, sotto diversi aspetti, la responsabilità dell’impresa rappresenta un caso speciale nel CP. Tuttavia, secondo tutte e tre le versioni linguistiche ufficiali la pena comminata all’articolo 102 CP è una multa e non esistono motivi validi per qualificare la norma penale come qualcosa di diverso da una contravvenzione. Sospendere una procedura in seguito a riparazione non è possibile nel caso delle multe: queste sono infatti sempre comminate senza condizionale e, in base al diritto vigente, non soddisfano quindi le condizioni per applicare una punizione con la condizionale.

Nonostante ciò, nella pratica accade che le contravvenzioni e le multe alle imprese vengano sospese in seguito a una riparazione, anche perché una parte della dottrina giustifica la situazione ritenendo che il legislatore non abbia inteso escludere gli autori della contravvenzione da questa possibilità. È tuttavia problematico il fatto che la riparazione sia ammessa per crimini e delitti, ma non per contravvenzioni e multe alle imprese. Il diritto in vigore va interpretato in modo che anche nel caso di contravvenzioni e multe alle imprese sia possibile una riparazione se, nonostante la multa (senza condizionale), si può formulare un pronostico favorevole ai sensi dell’articolo 42 CP15. Menzionando esplicitamente la multa si chiarisce la situazione.

13 FF 2015 3985

14 Cfr. in proposito Marcel Alexander Niggli / Diego R. Gfeller in: M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, art. 102 N 40 segg. e N 348 seg. con ulteriori rinvii. Il fatto che come reato entri in linea di conto soltanto un crimine o un delitto non permette di trarre conclusioni quanto alla tipizzazione dell’art. 102 CP, poiché il reato è una condizione oggettiva della punibilità; l’illiceità dell’atto commesso dall’impresa risiede nella sua carente organizzazione interna.

15 Cfr. in proposito Franz Riklin, loc. cit., art. 53 N 19 e 26 con ulteriori rinvii.