Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV
1 Introduzione
Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx) si forma ozono. L’ozono è la componente dominante dello smog estivo ed è uno degli ossidanti e dei gas irritanti più nocivi in assoluto. Oltre a diminuire l’inquinamento da ozono, la riduzione delle emissioni di COV contribuisce a ridurre sensibilmente l’inquinamento da polveri fini e l’effetto nocivo e cancerogeno dell’inquinamento atmosferico, attenuando così al contempo vari problemi d’igiene dell’aria. I COV sono impiegati come solventi in molti settori e sono contenuti in diversi prodotti, ad esempio in pitture, vernici e vari detergenti.
In base agli articoli 35a e 35c della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), il 12 novembre 1997 è entrata in vigore l’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). La tassa d’incentivazione sui COV è prelevata dal 1° gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2003, l’aliquota della tassa è di tre franchi per chilogrammo di COV. La tassa d’incentivazione sui COV è prelevata al momento dell’importazione o della fabbricazione in Svizzera; in caso di esportazione di prodotti contenenti COV, la tassa è restituita.
Spetta alla Direzione generale delle dogane (DGD) riscuotere la tassa d’incentivazione sui COV ed eseguire l’OCOV, salvo quando è competente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’UFAM affianca la DGD tra l’altro nell’ambito dell’esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni secondo l’articolo 9 OCOV. I Cantoni aiutano la Confederazione anche nell’ambito della verifica e della valutazione delle domande di approvazione dei piani dei provvedimenti secondo l’articolo 9d OCOV e dei bilanci dei COV e rappresentano l’anello di congiunzione tra le aziende e la Confederazione nell’esecuzione dell’OCOV.
Solo una parte delle numerose sostanze organiche considerate COV sottostà alla tassa d’incentivazione. L’elenco delle sostanze (all. 1 OCOV) enumera i COV soggetti alla tassa; l’elenco dei prodotti (all. 2 OCOV) enumera i prodotti che di norma contengono COV. Nell’elenco delle sostanze dell’OCOV figurano solo i COV impiegati ed emessi in quantità nocive rilevanti per l’ambiente e per l’uomo o potenzialmente tali. Gli elenchi offrono ai contribuenti e alle autorità esecutive indicazioni chiare sui COV e sui prodotti contenenti COV assoggettati alla tassa d’incentivazione. Gli elenchi riportati nell’OCOV sono aggiornati periodicamente d’intesa con la Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV.
Conformemente all’articolo 9 OCOV, le aziende o i gestori di impianti che impiegano un dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) per prevenire le emissioni di COV possono chiedere l’esenzione dalla tassa sui COV. Attualmente si avvale di questa possibilità un centinaio di imprese. A tal fine, le emissioni devono essere ridotte almeno del 50 per cento rispetto ai valori limite dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) (prima condizione di esenzione) e il dispositivo di abbattimento deve essere disponibile durante il 95 per cento del periodo d’esercizio (seconda condizione di esenzione). Inoltre dal 2013 le emissioni diffuse di COV devono essere ridotte secondo la migliore tecnica disponibile (MTD) conformemente all’allegato 3 OCOV (terza condizione di esenzione).
Per quanto riguarda la terza condizione di esenzione occorre distinguere due casi:
l’impianto soddisfa già i requisiti di cui all’allegato 3 all’inizio dell’esenzione,
l’impianto non soddisfa ancora requisiti di cui all’allegato 3: in tal caso il gestore deve elaborare un
piano di provvedimenti che garantisca l’adempimento dei requisiti MTD entro la fine del periodo di validità MTD, conformemente all’articolo 9c capoverso 1 lettera b.
2 Punti essenziali del progetto
La modifica dell’OCOV comprende in particolare i seguenti adeguamenti:
in caso di esenzione dalla tassa in seguito a un piano di provvedimenti per ridurre le emissioni di
COV secondo l’articolo 9, occorre creare una base giuridica che consenta una proroga dei termini di attuazione di singoli provvedimenti nei casi di rigore economici;
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