Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 9 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV

 in caso di domanda d’esenzione secondo l’articolo 9 da parte delle nuove aziende, occorre creare

una base giuridica che consenta un’esenzione dalla tassa pro rata temporis . Questa modifica fa seguito in particolare alle esperienze acquisite durante i primi anni di applicazione della nuova soluzione di esenzione secondo l’articolo 9;

 un’altra modifica riguarda l’inserimento nell’allegato 1 (elenco delle sostanze) di due nuovi COV che

soddisfano i criteri per l’iscrizione. In futuro queste sostanze saranno quindi assoggettate alla tassa d’incentivazione sui COV;

 nell’ambito della presente revisione sono infine apportati ulteriori piccoli adeguamenti dell’OCOV,

che non hanno ripercussioni materiali. La necessità di queste modifiche è scaturita principalmente dal dialogo con rappresentanti delle autorità cantonali. È ad esempio ristrutturato l’allegato 1.

3 Rapporto con il diritto europeo e con convenzioni internazionali

Il controllo delle emissioni di COV è disciplinato anche nell’UE. Sono prescritti valori limite per le emissioni di COV e definite condizioni di esercizio per gli impianti che utilizzano solventi organici. L’UE mira a prevenire o ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di COV nell’ambiente nonché i possibili rischi per la salute umana. In quest’ambito non esistono accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, che obblighino la Svizzera a recepire il diritto europeo. La revisione dell’OCOV è tuttavia compatibile con il diritto europeo.

In rapporto alle convenzioni internazionali, sono da menzionare gli obblighi assunti dalla Svizzera nel quadro della Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979 e del relativo Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (RS 0.814.327). Il Protocollo di Göteborg è entrato in vigore nel 2005 e prevede obblighi fondamentali di vari tipi (art. 3). Si tratta da un lato di adottare dei limiti di emissione quantitativi massimi nazionali per più sostanze nocive, fra cui i composti organici volatili (COV). Dall’altro, i limiti di emissione quantitativi massimi di COV avrebbero dovuto essere già raggiunti nel 2010 e non più superato (art. 3.1 e allegato II). Al contempo, il protocollo stabiliva impegni relativi alla rendicontazione annua sulle emissioni nazionali e sui valori limite di emissione per fonti fisse o diffuse e per carburanti (artt. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7 come pure gli allegati VI e VIII). Gli obblighi stabiliti dal protocollo sono attuati in Svizzera nel quadro dell’esecuzione dell’OIAt e delle prescrizioni sui gas di scarico dei veicoli a motore. Per quanto riguarda le fonti di emissioni diffuse e il limite delle emissioni di solventi, la Svizzera adempie i suoi obblighi nel quadro dell’articolo 3.2 con l’esecuzione dell’OCOV.

Le 26 parti contraenti del Protocollo di Göteborg del 1999 hanno deciso nel 2012 di adottare alcune modifiche, fra cui segnatamente l’introduzione di nuovi limiti di emissione per il 2020. Inoltre hanno aggiornato i valori limite di emissione per fonti fisse e diffuse come pure le specificazioni per i carburanti e hanno stabilito nuovi requisiti per le emissioni di COV diffuse e il tenore di solventi per diversi colori, colle e vernici. Queste nuove norme sono compatibili con quelle in vigore nell’Unione Europea. Il contenimento delle emissioni di COV ai sensi dell’articolo 3.2 può avvenire applicando misure alternative ad esempio la tassa d’incentivazione riscossa in Svizzera sui composti organici volatili.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Base giuridica per un’esenzione pro rata temporis: art. 9e e art. 9j (nuovo)

In occasione dell’esame di una domanda di esenzione presentata da una nuova azienda è emerso che nell’OCOV manca una base giuridica per un’esenzione secondo l’articolo 9 pro rata temporis. L’OCOV contempla unicamente l’esenzione sull’arco di tutto l’anno.

In genere, le nuove aziende dispongono dello stato attuale della tecnica e i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l’allegato 3 sono già soddisfatti o sono sufficienti appena alcuni piccoli adeguamenti. A seconda delle circostanze e della data di avvio dell’esercizio, con i termini attuali è possibile che un’azienda debba aspettare oltre un anno e mezzo prima di poter beneficiare dell’esenzione. Con

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