Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 9 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV
gli adeguamenti all’articolo 9e e il nuovo articolo 9j è inserita nell’OCOV la possibilità di un’esenzione secondo l’articolo 9 pro rata temporis.
L’articolo 9e capoverso 1 è modificato in modo da precisare che il termine per presentare la domanda di approvazione del piano di provvedimenti si applica agli impianti stazionari esistenti (ossia agli impianti di aziende che beneficiano già di un’esenzione secondo l’articolo 9 e per i quali di norma l’esenzione si riferisce all’intero esercizio). Il nuovo capoverso 1bisdisciplina il termine per presentare una domanda di approvazione del piano di provvedimenti per nuovi impianti stazionari: le aziende possono presentare la domanda all’autorità cantonale in ogni momento. Il capoverso 2 precisa che solo le aziende con impianti stazionari esistenti devono allegare alla domanda un bilancio dei COV (le aziende esenti secondo l’art. 9 sono tenute a presentare un bilancio dei COV; per i nuovi impianti stazionari ovviamente non è ancora disponibile un bilancio).
Il nuovo articolo 9j disciplina l’inizio dell’esenzione per i nuovi impianti stazionari. Occorre distinguere due casi:
articolo 9j capoverso 1 lettera a: nel primo caso, il nuovo impianto stazionario soddisfa già i requisiti
relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l’allegato 3 (condizione di esenzione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. c soddisfatta). L’impianto può essere esentato a partire dall’avvio dell’esercizio, sempreché siano soddisfatte anche le altre due condizioni di esenzione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b (ossia riduzione del 50% rispetto ai valori limite dell’OIAt e disponibilità del dispositivo di abbattimento al 95%);
articolo 9j capoverso 1 lettera b: nel secondo caso, il nuovo impianto stazionario non soddisfa an-
cora i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l’allegato 3. In questo caso, l’azienda deve presentare un piano di provvedimenti che garantisca che l’impianto stazionario adempia i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l’allegato 3 entro la fine del periodo di validità MTD. Se il piano di provvedimenti è approvato dalla Direzione generale delle dogane la presentazione della domanda di approvazione e di valutazione del piano di provvedimenti da parte dell’autorità cantonale e dell’UFAM, l’impianto può essere esentato a decorrere dalla presentazione all’autorità cantonale (cfr. art. 9e cpv. 1bis). Viene pertanto disciplinato l’inizio dell’esenzione. Con l’esenzione a partire dalla presentazione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti all’autorità cantonale, il tempo necessario per l’esame e l’approvazione della domanda da parte delle autorità non va a scapito del gestore dell’impianto. L’approvazione effettiva dell’esenzione avviene comunque solo al termine dell’esercizio, se nel quadro del bilancio COV viene provato che sono soddisfatte le premesse per l’esenzione secondo l’articolo 9 capoverso 1, ossia riduzione del 50 per cento rispetto ai valori limite dell’OIAt e disponibilità del dispositivo di abbattimento al 95 per cento e riduzione delle emissioni di COV secondo la migliore tecnica disponibile (ovvero attuazione del piano di provvedimenti se i requisiti della migliore tecnica disponibile non sono ancora soddisfatti).
4.2 Precisazione delle condizioni di esenzione negli anni successivi in caso di mancata at-
tuazione dei provvedimenti entro il termine: art. 9h cpv. 1 lett. b
Se i provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato non sono attuati entro il termine, l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 è sospesa durante l’esercizio corrispondente. Se i provvedimenti sono attuati nel corso dell’anno successivo («recuperati»), durante tale esercizio l’esenzione dalla tassa deve tuttavia essere ammessa. In altre parole, l’esenzione può essere concessa (fatto salvo l’adempimento dei requisiti secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b) se i provvedimenti nel piano di provvedimenti previsti fino all’anno d’esercizio sono attuati integralmente. Con la formulazione attuale dell’articolo 9h capoverso 1 lettera b, questa interpretazione giuridica non è inequivocabile e il testo dell’ordinanza è pertanto precisato con l’aggiunta di «per l’anno d’esercizio».
Questo adeguamento non ha ripercussioni materiali.
4.3 Disciplinamento dei casi di rigore: art. 9i (nuovo)
Il nuovo articolo 9i crea la base giuridica per posticipare l’attuazione dei provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato secondo l’articolo 9c capoverso 1 lettera b nei casi di rigore economici. L’esistenza delle aziende non deve essere messa in pericolo se, per circostanze di cui non hanno colpa,
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