Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/56: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV
Confederazione unitamente a una raccomandazione. La DGD decide in merito all’approvazione della domanda d’intesa con l’UFAM.
L’esenzione pro rata temporis delle nuove aziende non ha ripercussioni per la Confederazione. In caso di domanda presentata nel corso dell’anno, l’onere del suo trattamento da parte della Confederazione è semplicemente anticipato. Non viene tuttavia generato alcun onere supplementare. Inoltre, dall’introduzione della tassa d’incentivazione nel 2000 il numero delle aziende esenti secondo l’articolo 9 è relativamente stabile. È raro che nuove aziende presentino una domanda di esenzione.
L’onere amministrativo supplementare per la Confederazione causato dall’inserimento dall’alcool benzilico e del ciclopentano è molto basso: si limita infatti all’esame dei bilanci dei COV e delle domande di restituzione delle aziende che impiegano quantità rilevanti di tali sostanze (cfr. cap. 6.3).
Gli altri adeguamenti non hanno alcuna ripercussione.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni
Il disciplinamento dei casi di rigore non dovrebbe comportare un particolare fabbisogno di personale supplementare per i Cantoni (analogamente alle ripercussioni per la Confederazione al cap. 6.1).
La possibilità di esenzione pro rata temporis per le nuove aziende non ha ripercussioni per i Cantoni (analogamente alle ripercussioni per la Confederazione al cap. 6.1).
L’onere amministrativo supplementare per i Cantoni causato dall’inserimento dall’alcool benzilico e del ciclopentano è esiguo: si limita all’esame dei bilanci dei COV e delle domande di restituzione delle aziende che impiegano quantità rilevanti di tali sostanze (cfr. cap. 6.3).
Gli altri adeguamenti non hanno alcuna ripercussione.
6.3 Ripercussioni per l’economia
Il disciplinamento dei casi di rigore sarà applicato quando l’attuazione dei provvedimenti entro il termine fissato nel piano di provvedimenti metterà in pericolo l’esistenza dell’azienda per circostanze di cui non ha colpa. Il disciplinamento offre la flessibilità necessaria in determinati casi eccezionali e ha quindi effetti positivi per l’economia.
La possibilità di esenzione pro rata temporis sgrava le nuove aziende ecologicamente all’avanguardia dalla tassa da subito. Questo disciplinamento ha quindi effetti positivi per l’economia.
Una volta iscritti l’alcool benzilico e il ciclopentano nell’elenco delle sostanze, anche queste sostanze saranno sottoposte alla tassa d’incentivazione sui COV di tre franchi per chilogrammo di COV. Nel 2015 sono state importate in Svizzera, in termini netti, 1334 t di alcool benzilico e 500 t di ciclopentano. La tassa grava in linea di principio sulle aziende (alcool benzilico e ciclopentano con 3 franchi per chilogrammo) che impiegano queste sostanze. Se le sostanze sono impiegate da aziende esentate dal pagamento della tassa secondo l’articolo 9 OCOV, la tassa non è riscossa.
Per determinare l’impatto sull’economia esercitato dalla tassa riscossa su questi due COV occorre conoscere le quantità sulle quali la tassa non è riscossa. Il limite superiore del carico delle due sostanze è quindi pari a circa 4 milioni di franchi per l’alcool benzilico e a 1,5 milioni di franchi per il ciclopentano (per fare un confronto, i proventi complessivi della tassa sui COV nel 2015 sono stati pari a circa 128 milioni di franchi, che, dedotti i costi amministrativi, sono restituiti alla popolazione). In genere le aziende che utilizzano grandi quantità di COV sono tuttavia esentate dal pagamento della tassa. Per le sostanze il limite inferiore di riscossione è dunque di 0 franchi.
La quantità importata di prodotti contenenti queste sostanze in forma legata non è nota (i prodotti con una quota di COV <3% sono comunque esenti dalla tassa). A seconda della destinazione, la tassa su questi prodotti grava sull’economia o sulle economie domestiche (la quantità delle due sostanze legata nel prodotto in chilogrammi per 3 franchi). Per quantificare l’impatto economico della tassa si dovrebbero conoscere le quantità importate di questi prodotti, la quota delle due sostanze in questi prodotti e la quantità di prodotti la cui quota è inferiore al 3 per cento. Questi dati non sono disponibili.
8/9 054.11-00539/00006/00002/P361-0741