Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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terrorismo. Nel periodo in cui è stato in vigore, il programma VDP ha generato maggiori entrate fiscali per un totale di 1,502 miliardi di dollari americani.

Accesso al mercato

Per quanto concerne le operazioni transfrontaliere il mercato cileno non fa parte dei mercati target strategici dei fornitori svizzeri di servizi finanziari. Per la Svizzera la questione del reciproco accesso al mercato è comunque importante. Entrambi i Paesi dovrebbero dunque riconoscere l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Dovrebbero impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità cilene i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

3.1.7 Israele Creazione delle necessarie basi giuridiche

Israele si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare la prima trasmissione di dati relativi a conti finanziari nel 2018. Ha inoltre firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI. La Convenzione sull’assistenza amministrativa entra in vigore il 1° gennaio 2017. Il parlamento israeliano ha approvato la legislazione di attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni all’inizio del 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. La legislazione di attuazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Israele

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Israele. Il rapporto del comitato di esperti contiene unicamente una raccomandazione non vincolante riguardante la costituzione di un’alta vigilanza sulle procedure interne. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.

Israele è già stato sottoposto al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell’IRS e figura nell’elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione. A breve sarà avviato lo scambio automatico di informazioni relative a dati fiscali tra gli Stati Uniti e Israele.

Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Israele. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Israele contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposizioni generali in materia di confidenzialità contemplate nel diritto nazionale israeliano.

Inoltre, Israele ha approvato una legge sulla protezione dei dati personali (Privacy Protection Act) che si fonda sulla direttiva 95/46/CE. Questo atto normativo è integrato da decisioni governative relative alla sua attuazione. Israele dispone di una decisione di adeguatezza della Commissione europea sulla base dell’articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE e figura nell’elenco dell’IFPDT degli Stati che hanno un adeguato livello di protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Israele

Nel mese di settembre 2014 Israele ha allestito un programma di regolarizzazione degli averi non dichiarati. Oltre alla procedura ordinaria, tale programma prevede una procedura semplificata e un’autodenuncia su base anonima. Con la procedura di regolarizzazione anonima i contribuenti possono rivelare la loro identità all’autorità fiscale soltanto dopo che è stato convenuto un relativo accordo. La procedura semplificata può essere applicata in caso di autodenunce relative a valori patrimoniali per un ammontare massimo di 2 milioni di nuovi sicli (circa 520 000 fr.) e proventi da capitale per un ammontare massimo di 500 000 nuovi sicli (circa 130 000 fr.). Dato il successo riscosso da queste procedure speciali, la loro validità è stata prolungata fino al 31 dicembre 2016. L’autorità fiscale rifiuta

un’autodenuncia se, a seguito di una procedura anteriore, era già a conoscenza dell’esistenza dei valori patrimoniali non dichiarati. Lo stesso vale anche nel caso in cui nel passato sia stato avviato un

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