Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Sudafrica

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Sudafrica. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.

Il Sudafrica è già stato sottoposto al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell’IRS e figura nell’elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione pubblicato da questa autorità.

Il Forum globale ha valutato la prassi in materia di confidenzialità anche in riferimento allo scambio di informazioni su domanda. Secondo questa valutazione, il Sudafrica offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Sudafrica contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai Modelli di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste clausole, il Tax Administration Act, 2011 del Sudafrica e le direttive amministrative dell’autorità fiscale nazionale contengono disposizioni concernenti la confidenzialità per i collaboratori e i fornitori delle autorità fiscali. La trasmissione di dati confidenziali è disciplinata al capitolo 17 di questo atto normativo ed è punita con una multa o una pena detentiva fino a due anni.

I diritti delle persone fisiche e giuridiche in merito al trattamento dei loro dati sono disciplinati in particolare da una legge emanata nel 2013, ovvero il Protection of Personal Information Act, 2013. Questa legge contempla disposizioni in materia di protezione dei dati e riconosce alle persone interessate il diritto di accedere, rettificare, distruggere o cancellare i propri dati.

Regolarizzazione del passato in Sudafrica

Il Sudafrica dispone dal 2012 di un programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati. In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni il Paese ha previsto un ulteriore programma di regolarizzazione rivolto alle persone fisiche e giuridiche (Special Voluntary Disclosure Programme; SVDP). Il programma è stato sottoposto a una procedura di consultazione fino all’8 agosto 2016 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2016. Lo SVDP sarà applicabile fino al 30 giugno 2017. I contribuenti hanno quindi la possibilità di denunciare gli averi non dichiarati e regolarizzare la propria situazione prima dell’inizio della trasmissione di dati. Lo SVDP prevede che il 40 per cento del valore massimo di fine anno calcolato sul totale degli averi riconducibili a redditi non dichiarati e detenuti all’estero nel periodo compreso tra il 1° marzo 2010 e il 28 febbraio 2015 venga conteggiato al reddito imponibile in Sudafrica a partire dall’esercizio 2015. Il reddito a cui detti averi non dichiarati sono riconducibili dovrà in futuro essere tassato in via ordinaria, escludendolo per contro da un’imposta retroattiva sul reddito, sulle donazioni o sulle successioni. Nel caso di una valida autodenuncia, che tra l’altro presuppone vengano integralmente portate alla luce tutte le fattispecie, è previsto inoltre che l’autorità fiscale sudafricana competente (South African Revenue Service) non applichi alcuna multa né avvii alcun tipo di azione penale. Possono avvalersi dello SVDP anche quei contribuenti che già prima del 1° marzo 2010 avevano alienato i propri valori patrimoniali detenuti all’estero e non dichiarati.

In caso di rimpatrio dei valori patrimoniali dichiarati o dei relativi proventi da alienazione il contribuente sarà chiamato a versare un’imposta sanzionatoria pari al 5 per cento del valore di mercato al 29 febbraio 2016. Se i valori patrimoniali dichiarati o i relativi proventi da alienazione verranno lasciati

all’estero, l’imposta sanzionatoria salirà al 10 per cento del valore di mercato al 29 febbraio 2016.

L’imposta sanzionatoria dovrà essere pagata con valori patrimoniali esteri, altrimenti verrà maggiorata di altri 2 punti percentuali salendo così al 12 per cento.

Accesso al mercato

Il mercato sudafricano non fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere. Esiste nondimeno l’interesse di migliorare le condizioni quadro in materia di operazioni transfrontaliere e aumentare la certezza del diritto per la fornitura di servizi finanziari, soprattutto nel settore delle riassicurazioni.

Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In

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