Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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3.1.4 Messico Creazione delle necessarie basi giuridiche

Il Messico ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa nonché il Protocollo di modifica, il 27 maggio 2010, e li ha posti in vigore il 1° settembre 2012. L’Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014. In quanto early adopter, il Messico si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 con una prima trasmissione di dati relativi a conti finanziari nel 2017. Il 29 ottobre 2016 il Congresso messicano ha approvato la legislazione di attuazione per lo scambio automatico di informazioni, la quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Messico

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Messico. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.

Questo Paese è già stato sottoposto al severo esame di confidenzialità e di sicurezza dei dati da parte dell’IRS e figura nell’elenco degli Stati e territori con un adeguato livello di protezione. Lo scambio di dati fiscale tra gli Stati Uniti e il Messico è già stato avviato.

Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Messico. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Messico contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposizioni generali in materia di confidenzialità contemplate dal codice fiscale messicano.

Inoltre il Messico ha emanato una legge sulla protezione dei dati personali dei privati (Ley Federal de Protección de los Particulares). Il campo di applicazione di questa legge si estende alle persone fisiche e giuridiche che trattano dati personali. La legge si ispira a numerosi principi delineati nelle istruzioni dell’OCSE sulla protezione della sfera privata, nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche e nello standard per la protezione della sfera privata della Cooperazione economica asiaticopacifica (APEC). Questo atto normativo definisce i concetti legati ai dati personali, gli obblighi dei detentori di dati, le condizioni per il trattamento dei dati nonché i diritti delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione. La legge prevede inoltre sanzioni in caso di violazione delle disposizioni previste.

Il Messico dispone di diverse leggi sulla trasparenza e l’accesso ai dati pubblici dell’Amministrazione e stabilisce le condizioni per il trattamento dei dati personali. Queste basi giuridiche garantiscono alle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione il diritto di accedere a tali dati, di correggerli e di contestare la loro trasmissione. I dati fiscali sono confidenziali e sottostanno al segreto fiscale. Infine l’applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati è soggetta alla vigilanza di un’autorità di controllo indipendente.

Regolarizzazione del passato in Messico

Il Messico ha allestito un programma di regolarizzazione degli elementi di reddito e patrimonio esteri non dichiarati (Offshore Voluntary Disclosure Program). Mediante il programma, avviato il 1° gennaio 2016 e concluso il 30 giugno 2016, i contribuenti messicani hanno avuto la possibilità di regolarizzare i redditi e i valori patrimoniali esteri non dichiarati. Tuttavia i contribuenti potevano beneficiare del trattamento preferenziale previsto nel programma unicamente se rimpatriavano i valori patrimoniali e i redditi esteri entro sei mesi dall’inizio del programma e li reinvestivano in Messico per un periodo minimo di tre anni. Con la partecipazione al programma i contribuenti sono stati esonerati da pagamenti di interessi e multe prescritte in caso di violazione degli obblighi fiscali. Inoltre, nel quadro del programma, le autorità fiscali hanno rinunciato a qualsiasi perseguimento penale.

Nel complesso, il programma di regolarizzazione messicano prevedeva disposizioni vantaggiose per i contribuenti residenti in Messico con redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati. Tuttavia l’obbligo di rimpatriare tali averi e di reinvestirli nel Paese per una durata minima di tre anni ha ridotto drasticamente l’attrattiva del programma.

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