Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

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questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità sudafricane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.

3.1.6 Cile Creazione delle necessarie basi giuridiche

Come la Svizzera, anche il Cile si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. Il Cile ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 24 ottobre 2013 e l’ha posta in vigore il 1° novembre 2016. L’Accordo SAI è stato firmato il 4 giugno 2015. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Le basi giuridiche nazionali necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni sono in fase di elaborazione.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Cile

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Cile. Il DFF ha esaminato a sua volta i risultati della valutazione e li ha giudicati soddisfacenti.

Il 5 marzo 2015 il Cile ha stipulato con gli Stati Uniti un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio di informazioni non reciproco; gli istituti finanziari inviano le informazioni relative ai conti direttamente all’IRS). Finora l’IRS non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità per il Cile in quanto l’accordo accordo FATCA IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali (lo stesso vale anche per la Svizzera, che ha anch’essa stipulato un accordo FATCA IGA secondo il modello 2 con gli Stati Uniti).

Nel quadro dell’esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard internazionale («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Cile. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Cile contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde ai relativi Modelli di convenzione dell’OCSE. A questi atti normativi si aggiungono disposizioni generali in materia di confidenzialità contemplate dal diritto fiscale, amministrativo e penale del Cile.

Riguardo alla protezione dei dati personali il Cile ha messo a punto norme legislative dettagliate, ovvero la legge sulla protezione dei dati personali conservati in banche dati pubbliche e private (Derecho a la Privacidad; Ley no. 19.628), la legge sulla tutela della sfera privata (Protección de la Vida Privada; Ley no. 19.812), il decreto n. 779/2000 del Ministero della giustizia avente ad oggetto le norme applicabili alle banche dati gestite da enti pubblici (Aprueba Reglamento del Registro de Bancos de Datos Personales a Cargo de Organismos Publicos), la legge in materia di accesso alle informazioni pubbliche (Congreso Nacional de Chile; Información Pública; Ley no. 20.285) e il regolamento numero 13/2009 di attuazione della legge numero 20.285. La legislazione sulla protezione dei dati in vigore in Cile riconoscono a tutte le persone il diritto di essere informate su tutti i dati che le riguardano, e sul relativo scopo, conservati a titolo informativo negli archivi pubblici e privati. In linea di principio, i dati non possono essere raccolti né trasmessi a terzi senza previo consenso delle persone interessate. Inoltre è prevista l’istituzione di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei dati. Attualmente il Cile sta lavorando alla stesura di un progetto per una nuova legge a tutela della sfera privata, maggiormente basata sulla rispettiva legislazione vigente nell’UE.

Regolarizzazione del passato in Cile

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il Cile ha previsto uno specifico programma di regolarizzazione dei redditi e valori patrimoniali non dichiarati per le persone fisiche e giuridiche (Voluntary Disclosure Programme; VDP). Il programma è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. In caso di autodenuncia, i valori patrimoniali dichiarati venivano tassati con un’aliquota generale dell’8 per cento (quindi senza l’applicazione di interessi né di imposte sanzionatorie). Inoltre la dichiarazione volontaria escludeva per i contribuenti interessati qualsiasi sanzione penale come anche la pubblicazione dei nomi (naming and shaming). Né era obbligatorio riportare in Cile i valori patrimoniali dichiarati a posteriori e detenuti all’estero. La partecipazione al VDP prevedeva tuttavia che i contribuenti non fossero stati condannati per delitti fiscali e che nei loro confronti non ci fosse alcun procedimento pendente per questioni fiscali, riciclaggio di denaro, corruzione o finanziamento del

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