Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine
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Oltre al programma di regolarizzazione e reinvestimento menzionato, i contribuenti messicani hanno la possibilità di notificare volontariamente in qualsiasi momento i valori patrimoniali non dichiarati. In questo contesto, il diritto messicano concede ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale beneficiando di condizioni vantaggiose tramite le procedure seguenti:
- dichiarazione volontaria: fintantoché l’autorità fiscale non è a conoscenza dei valori patrimoniali
non dichiarati correttamente, i contribuenti possono dichiarare volontariamente tali averi in ogni momento senza che venga loro inflitta alcuna multa;
- autocorrezione: a seguito di una procedura di verifica fiscale, i contribuenti hanno la possibilità di
correggere i valori patrimoniali dichiarati. In questi casi, i contribuenti sono tenuti a pagare le imposte dovute, compresi gli interessi, e un’imposta sanzionatoria del 30 per cento di tale importo. I contribuenti possono usufruire di una riduzione del 20 per cento della multa se correggono le informazioni relative alla loro situazione fiscale prima della determinazione definitiva delle imposte dovute; accordo con le autorità fiscali: in caso di disaccordo tra il contribuente e l’autorità fiscale in merito alla tassazione complessiva, il contribuente può richiedere che venga avviata una procedura di conciliazione. Se nel corso di detta procedura le parti raggiungono un accordo, l’autorità fiscale interrompe la verifica e rinuncia alla comminazione di eventuali multe.
In linea di principio, le autorità fiscali messicane non avviano alcun procedimento penale nei confronti dei contribuenti che presentano un’autodenuncia e hanno interamente pagato le imposte dovute.
Il programma di regolarizzazione allestito in Messico è integrato da tre procedure di regolarizzazione ordinarie che consentono di non infliggere eventuali multe o di ridurne l’importo. Inoltre, se l’autorità fiscale scopre che i valori patrimoniali non sono stati dichiarati correttamente può invitare i contribuenti a presentare una dichiarazione volontaria, prima che venga avviata la relativa procedura di verifica fiscale. Le autorità fiscali messicane hanno la possibilità di rinunciare al perseguimento penale.
Accesso al mercato
Il mercato messicano fa parte dei mercati target strategici dei fornitori di servizi finanziari svizzeri per le operazioni transfrontaliere in America Latina. Con l’Accordo di libero scambio in vigore dal 1° luglio 2001 il Messico e i Paesi dell’AELS dispongono già di un trattato internazionale nel settore della fornitura transfrontaliera di servizi. Esiste nondimeno l’interesse di migliorare le condizioni quadro nel settore e aumentare la certezza del diritto. In particolare, secondo quanto dichiarato dagli operatori del settore, sarebbe auspicabile una chiarificazione delle basi giuridiche per la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri a destinazione del Messico e la soppressione dei fattori che ostacolano l’accesso al mercato.
Nella dichiarazione congiunta concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata conseguentemente inserita una disposizione nella quale entrambi i Paesi riconoscono l’importanza e il potenziale degli investimenti e dei servizi finanziari transfrontalieri. Essi ribadiscono l’intenzione di impegnarsi a favore della semplificazione e del miglioramento delle condizioni quadro per le operazioni transfrontaliere e di rafforzare con un dialogo regolare la collaborazione nelle questioni finanziarie. In questo contesto sarà possibile discutere e approfondire con le autorità messicane i requisiti applicabili alla fornitura di servizi finanziari dalla Svizzera per consentire eventuali agevolazioni.
3.1.5 Sudafrica Creazione delle basi giuridiche necessarie
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata dal Sudafrica il 3 novembre 2011 ed è entrata in vigore il 1° marzo 2014. L’Accordo SAI è stato firmato il 29 ottobre 2014. Il Sudafrica fa parte del gruppo degli early adopter e si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.
La legislazione di attuazione in Sudafrica è entrata in vigore il 1° marzo 2016. Conformemente alle basi giuridiche sudafricane, gli istituti finanziari nel Paese hanno iniziato a raccogliere dati nel 2016; i primi scambi avverranno nel 2017.
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