Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/59: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con una nuova serie di stati e di territori a partire dal 2018/2019 · 51 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

zioni e nel quadro dell’approccio graduale (staged approach) messo in atto effettua valutazioni preliminari della confidenzialità e della sicurezza dei dati. Nella maggior parte degli Stati e dei territori con cui il Consiglio federale vuole introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del presente progetto la confidenzialità e la sicurezza dei dati sono state sottoposte alle valutazioni tra pari e giudicate sufficienti. Per informazioni dettagliate sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati nei singoli Stati e territori si rimanda al numero 3.

Oltre alle verifiche effettuate dal Forum globale, anche l’autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service; IRS) effettua valutazioni della confidenzialità sulla base del questionario FATCA e di visite in loco negli Stati interessati allo scopo di attuare il modello di accordo intergovernativo (Intergovernmental Agreement, IGA) per lo scambio reciproco di dati fiscali. Questa valutazione costituisce un ulteriore importante indicatore del livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati di uno Stato che vuole attuare lo scambio automatico di informazioni, in quanto il relativo standard dell’OCSE si basa sul modello FATCA.

Infine, lo stesso DFF esegue un esame approfondito delle condizioni quadro di confidenzialità e sicurezza dei dati in materia fiscale vigenti in uno Stato partner, se queste gli appaiono lacunose.

Riguardo alla protezione dei dati occorre osservare che per valutare se la protezione dei dati è sufficiente si prende come riferimento la direttiva 95/46/CE3 dell’UE. La cosiddetta decisione di adeguatezza è una conferma che la Commissione europea adotta in ottemperanza all’articolo 25 capoverso 6 della direttiva 95/46/CE e che serve a constatare che un Paese terzo garantisce un adeguato livello di protezione dei dati in considerazione della sua legislazione nazionale o degli impegni da esso assunti a livello internazionale.4 Questa decisione consente di trasmettere i dati personali dei cittadini dei 28 Paesi membri dell’UE e dei tre Paesi membri dello Spazio economico europeo a un Paese terzo senza ulteriori misure cautelative. Oltre alla Svizzera, anche vari altri Paesi con i quali è prevista l’introduzione dello scambio automatico di informazioni nel quadro del presente progetto hanno ottenuto una decisione di adeguatezza della Commissione europea, che rappresenta una conferma certa di un livello di protezione di dati adeguato (Argentina, Israele, Nuova Zelanda, Andorra, Isole Faroe, Monaco, Uruguay). Per quanto riguarda i restanti Stati e territori del presente progetto non è stato ancora stabilito se garantiscono un livello di protezione di dati adeguato ai sensi dell’articolo 6 LPD. In ogni caso, le ricerche del DFF hanno rilevato che in merito alla comunicazione di dati all’estero tali Stati e territori dispongono di norme penali e in materia di protezione di dati sufficienti ai fini dello scambio automatico di informazioni. Inoltre per quanto riguarda la confidenzialità si osserva che la cooperazione fiscale è ben disciplinata da accordi internazionali che pongono elevati requisiti in materia di confidenzialità e impiego dei dati fiscali (art. 22 Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 Accordo SAI; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel quadro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati e sottolineare che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno unicamente nei limiti fissati dagli accordi internazionali menzionati. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale.

In aggiunta l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) considera lo scambio di informazioni su domanda in virtù di una convenzione fiscale conforme allo standard dell’OCSE e della legge federale del 28 settembre 20125 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) compatibile con la legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati (LPD).

Il DFF ritiene pertanto che gli aspetti concernenti la protezione dei dati relativi allo scambio automatico di informazioni non siano fondamentalmente diversi da quelli concernenti lo scambio di informazioni su domanda e che, pertanto, possano essere prese in considerazione le rispettive valutazioni tra pari effettuate dal Forum globale anche per la valutazione della confidenzialità e la sicurezza dei dati nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

3Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU. L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31 segg.

4Informazioni dettagliate sulle decisioni di adeguatezza della Commissione europea sono disponibili all’indirizzo: ec.eu-

ropa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

5 RS 651.1

6 RS 235.1

242 \ COO 9/51