Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati

CSSS-T esprime dubbi sull’adeguatezza della limitazione come strumento di garanzia della qualità poiché comporterebbe un onere supplementare per le SSS. Inoltre, gli operatori della formazione sarebbero costretti ad avviare una procedura di consultazione entro i primi quattro anni di validità del PQI.

KHF-GWL fa notare che i PQI sono stati aggiornati regolarmente: stabilire un termine preciso risulta dunque superfluo.

Organi responsabili e cerchie interessate

OdASanté, ASTRM e ASMTT accolgono il mantenimento della procedura di approvazione. Anche la limitazione dei PQI è vista positivamente, poiché dà modo di verificare il riconoscimento, anche se le scadenze sono considerate troppo brevi. In alternativa si propone una scadenza decennale (anche all’art. 21). Inoltre, andrebbero chiarite le conseguenze di un mancato rispetto dei termini.

FSIA condivide la regolamentazione, anche in considerazione dell’articolo 21. Occorre inoltre

stanziare sovvenzioni. Anche ASMTT è dello stesso parere.

Anche Hotelleriesuisse/Gastrosuisse sono di parere favorevole, pur facendo notare che mancano indicazioni sul dispendio temporale legato alla verifica del riconoscimento e sull’armonizzazione temporale di PQI e procedure di riconoscimento. La verifica periodica è giustificata, trattandosi di un titolo federale. Come scadenza indicano 10 anni.

SSIC chiede di inserire al capoverso 2 «se necessario», per evitare un onere superfluo.

ICT Formazione professionale svizzera, swissmem, Unternehmensprozesse, Maschinenbau,

Mikrotechnik, EnergieUmwelt, Systemtechnik, Elektrotechnik, Informatik, Swissmechanic e AES propongono di usare i termini «verifica» e «revisione» (e propongono una riformulazione).

SIA chiede di verificare i termini (e, in particolare, la loro armonizzazione).

Fenaco approva la regolamentazione; la verifica dei PQI esistenti deve svolgersi con procedura semplificata.

SavoirSocial approva sia la regolamentazione sia le scadenze.

USIE e ICT Formazione professionale chiedono una verifica con frequenza quinquennale.

IG-BWI, Kalaidos e kfmv ritengono superflua la prescrizione dei termini da parte dello Stato.

HolzbauSchweiz ritiene le scadenze inutili, oppure le lascerebbe al libero apprezzamento degli operatori. Anche GewerbeschuleBasel si dichiara contraria alle scadenze (cfr. anche art. 21). FSEA chiede un prolungamento dei termini.

CP, FER e SSMI ritengono adeguata sia la regolamentazione sia la scadenza di sette anni. CP e FER precisano che deve essere possibile una rielaborazione anche più precoce.

Per ODEC il periodo proposto è troppo breve, per cui propone 10 anni.

PBS propone otto anni.

Per SwissDesignSchools occorre mantenere le verifiche periodiche.

Sezione 4: Operatori della formazione

Art. 12 Direzione, strutture, mezzi didattici e ausiliari

1La direzione dei cicli di formazione e degli studi postdiploma dispone delle qualifiche professionali e di conduzione necessarie.

2Le strutture e i mezzi didattici e ausiliari per l’insegnamento devono rispondere ai requisiti qualitativi per un insegnamento professionalmente e pedagogicamente di alto livello.

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