Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine
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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati
Sezione 5: Riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma
Art. 16 Domanda di riconoscimento di cicli di formazione
1Gli operatori della formazione che intendono far riconoscere un ciclo di formazione devono farne domanda. Nella domanda sono indicati:
a. il programma quadro d’insegnamento su cui si basa il ciclo di formazione;
b. il finanziamento;
c. l’organizzazione e le forme d’insegnamento;
d. le strutture, il materiale e i sussidi didattici;
e. le qualifiche dei docenti e dei membri della direzione;
f. il piano di formazione;
g. il regolamento degli studi;
h. il sistema di garanzia e sviluppo della qualità;
i. l’impostazione grafica dei diplomi.
2La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente. Quest’ultima esprime un parere e lo trasmette alla SEFRI insieme alla domanda.
Cantoni
ZH propone di abbinare la procedura di riconoscimento e i requisiti legati alla domanda ad una prova del bisogno, come avviene per il riconoscimento degli SPD conformemente all’articolo 17. Gli
operatori della formazione devono svolgere un’analisi di mercato e appurare scrupolosamente la necessità di un ciclo di formazione, contribuendo così a un rafforzamento dei cicli di formazione SSS. Anche SG chiede che venga comprovato il fabbisogno per i cicli di formazione e gli SPD (la prassi attuale risulta poco conveniente per i Cantoni).
SO fa notare che, concretamente, sorgono sempre problemi con gli operatori della formazione che gestiscono un’offerta intercantonale. Come fatto nella guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori», anche qui occorre distinguere fra i Cantoni che ospitano la sede principale e quelli delle altre sedi. SO propone di inserire un nuovo capoverso 3: «Se un operatore della
formazione offre cicli di formazione o cicli postdiploma in più Cantoni (Cantoni secondari), risulta competente per la domanda l’autorità del Cantone che ospita la sede giuridica (Cantone principale)». Con questo disciplinamento vengono anche chiarite le competenze per le domande della procedura di riconoscimento (Cantone principale) e per la vigilanza (Cantoni secondari).
BE chiede di aggiungere disposizioni a garanzia della qualità per quanto concerne le prese di
posizione cantonali (integrare nell’OERic-SSS i contenuti della guida sulla procedure di
riconoscimento dei cicli di formazione degli SPD delle SSS). Inoltre fa notare che il sistema odierno per gli operatori con un’offerta in più Cantoni non è conforme allo scopo.
Economia
ASB indica che gli operatori attivi su tutto il territorio nazionale devono poter inviare le domande alla SEFRI oppure solamente per il tramite del Cantone della sede principale.
Enti nazionali di coordinamento
Per BCH occorre evitare un proliferare disordinato nel riconoscimento dei cicli di formazione; per questo chiede l’inserimento di una lettera k al fine di operare una distinzione rispetto ai cicli di
formazione simili.
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