Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati

Art. 13 Docenti

1I docenti:

a. possiedono un diploma universitario, un titolo di studio di una scuola specializzata

superiore o una qualifica equivalente nelle proprie materie d’insegnamento; e

b. hanno svolto una formazione pedagogico-professionale e didattica:

1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale,

2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

2Se in un settore non esiste un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l’operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone che dispongono delle

conoscenze e dell’esperienza pratica necessarie.

3È considerata attività d’insegnamento a titolo accessorio un’attività di formazione ai sensi dell’articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.

4Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d’insegnamento non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

5La SEFRI emana programmi quadro d’insegnamento per la qualificazione dei docenti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.

Cantoni

GL, OW, TG, UR e NW condividono il parere di CFSP. Anche BE esprime un parere analogo.

Al riguardo, BS invece non condivide il punto di vista della CSFP: il principio secondo cui un terzo o metà dei docenti deve esercitare l’attività d’insegnamento a titolo principale (con formazione

pedagogico-professionale di 1800 ore di studio) non corrisponderebbe alla prassi attuale. BL e GR sono dello stesso parere.

TI apprezza il fatto che vengano definiti criteri chiari per gli insegnanti delle SSS, ma fa notare che le oml non dispongono di competenze pedagogico-didattiche e per questo non sono nella condizione di poter elaborare un PQI.

NE esprime dubbi sull’idoneità all’insegnamento in una SSS da parte di coloro che hanno superato un esame federale, poiché mancherebbe loro una formazione approfondita in cultura generale.

Enti nazionali di coordinamento

Per garantire la qualità, CSFP chiede una percentuale minima di docenti a titolo accessorio (da un terzo fino a metà).

Edu-suisse propone di sostituire, nella versione tedesca, «Lehrkräfte» con «Lehrpersonen».

Per FPS, contrariamente a quanto avviene nella formazione di base, nelle SSS la qualifica

professionale riveste un’importanza maggiore, mentre la dimensione pedagogico-didattica passa in secondo piano. Per i docenti a titolo principale basterebbero quindi 900 ore di studio e per quelli a titolo accessorio 200.

Conferenze

Hfbern chiede di invertire l’ordine mettendo la formazione universitaria al secondo posto.

Per la versione tedesca, FPS e CSSS preferirebbero il termine «Lehrperson».

Sempre per la versione tedesca, KHF-GWL preferirebbe il termine «Dozierende».

Organi responsabili e cerchie interessate

Per la versione tedesca kfmv, Kalaidos, IG-BWI, ODEC e ASMTT propongono il termine

«Lehrpersonen». ASMTT propone anche, come alternativa, «Fachlehrpersonen».

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