Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 79 pagine
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1 Contesto
1.1 Introduzione
Il 1° aprile 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un avamprogetto di legge per la consultazione esterna. L’obiettivo dell’avamprogetto era duplice: eliminare le lacune della legislazione sulla protezione dei dati sorte in seguito alla rapidissima evoluzione tecnologica e, al tempo stesso, tenere conto delle riforme in materia promosse dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.
L’avamprogetto è stato posto in consultazione dal 21 dicembre 2016 al 4 aprile 2017. La consultazione ha riguardato tre oggetti: in primo luogo un avamprogetto di legge, vale a dire un atto mantello intitolato «Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati» (AP-LPD), che riunisce sotto lo stesso titolo la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e la revisione parziale di altre leggi di pari livello; in secondo luogo, il progetto di decreto federale che approva lo scambio di note la Svizzera e l’Unione europea (UE) sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680; in terzo luogo, il progetto di modernizzazione della Convenzione del Consiglio d’Europa STE 108 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (P-STE 108).
1.2 Contenuti essenziali dell’avamprogetto
L’avamprogetto abolisce la protezione dei dati delle persone giuridiche, conformemente alle norme europee e alla maggior parte delle legislazioni estere in materia. Ciò agevola notevolmente lo scambio di dati con l’estero.
È stata migliorata la trasparenza del trattamento di dati. L’obbligo di informare la persona interessata in occasione della raccolta dei dati si applica a tutti i trattamenti da parte di titolari privati, seppure con singole eccezioni. Tale informazione in linea di principio può avvenire in forma standardizzata. Inoltre la persona interessata deve essere informata in caso di decisioni individuali automatizzate, e deve altresì avere la possibilità di esporre il suo punto di vista. Sono infine state estese le informazioni da fornire alla persona interessata quando questa fa valere il suo diritto d’accesso.
L’avamprogetto promuove l’autoregolamentazione, soprattutto attraverso raccomandazioni di buona prassi tese ad agevolare le attività dei titolari del trattamento e a contribuire al rispetto della legge. Le raccomandazioni possono essere elaborate sia dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), che nel farlo deve coinvolgere anche le cerchie interessate, sia dalle cerchie interessate stesse, che devono poi farle approvare dall’Incaricato.
L’indipendenza e la posizione dell’IFPDT sono state rafforzate. La revisione prevede che, alla stregua dei suoi omologhi europei, l’Incaricato possa aprire, d’ufficio o su querela, un’inchiesta nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento ed emanare una decisione dopo la conclusione dell’inchiesta.
La revisione inasprisce inoltre sotto vari punti di vista le disposizioni penali della legge sulla protezione dei dati.