Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/61: Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati · 106 pagine

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06. IDP 20161124-14 Beilage 02 Rapport explicatif_IT

Riferimento: COO.2180.109.7.206561 / 212.9/2015/00001

8.3.7 Legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schen-

gen (LSIS)

Art. 2 cpv. 3

Gli articoli 6a-6c LSIS sono stati inseriti nella legge per attuare la decisione quadro

2008/977/GAI. Al fine di ridurre la densità normativa della legislazione federale il Consiglio federale propone di abrogare questa disposizione e introdurre un rinvio agli articoli 349a-349i AP-CPP.

9 Ripercussioni

Le ripercussioni dell’avamprogetto e del recepimento della direttiva sono strettamente connesse e non sono pertanto illustrate separatamente.

9.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione

Al presente stadio dei lavori è difficile valutare le ripercussioni finanziari dell’avamprogetto sull’effettivo del personale della Confederazione e in particolare sulle risorse dell’Incaricato.

Come risulta dalle risposte del Consiglio federale alle interpellanze Derder 15.4253 «Proteggere i dati per condividerli meglio. Un’opportunità urgente» e Aebischer 16.3011 «Adeguare le risorse e non soltanto la legge sulla protezione dei dati», il Consiglio federale intende esaminare la questione dell’aumento delle risorse dell’Incaricato nel messaggio, una volta fissati definitivamente i nuovi compiti di quest’ultimo. Se l’avamprogetto sarà mantenuto in questa forma, i compiti di cui agli articoli 5, 8, 16 e 17 AP-LPD e la competenza decisionale di cui agli articoli 41 e seguenti AP-LPD comporteranno presumibilmente un considerevole aumento del fabbisogno finanziario dell’Incaricato. In considerazione della crescente digitalizzazione dell’economia e dell’amministrazione, è inoltre prevedibile un aumento del numero di progetti pubblici e privati nonché di progetti legislativi in merito ai quali l’Incaricato sarà chiamato a esprimersi, da cui risulterà un bisogno di risorse supplementari. Per contro, già oggi l’Incaricato ha il compito di controllare, nel quadro della cooperazione Schengen e Dublino, il trattamento di dati personali da parte di organi federali. Secondo le sue indicazioni, attualmente l’Incaricato effettua da tre a quattro controlli all’anno. Questa cifra potrebbe crescere leggermente. Anche se in futuro l’Incaricato avrà nuove competenze in base alla direttiva UE, ciò non dovrebbe richiedere risorse supplementari, dato che già oggi può pronunciare raccomandazioni all’attenzione degli organi federali e, se la sua raccomandazione non è attuata, trasmettere per decisione una questione all’autorità superiore nonché impugnare la decisione di tale autorità. Non è tuttavia possibile escludere un aumento delle domande di accertamenti da parte di persone interessate e delle domande di cooperazione delle autorità preposte alla protezione dei dati di altri Stati Schengen. Il fatto che in futuro le persone interessate avranno il diritto di chiedere all’Incaricato di avviare un’inchiesta potrebbe inoltre comportare un aumento dei casi. Questi nuovi compiti potrebbero dunque rendere necessaria l’attribuzione di due o tre posti supplementari al massimo.

Le ripercussioni finanziarie dell’avamprogetto sull’Amministrazione federale dovrebbero essere limitate. Sarà tuttavia opportuno esaminare la questione parallelamente a quella relativa alle risorse dell’Incaricato.

9.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’accettazione del protocollo aggiuntivo della Convenzione STE 108 da parte della Svizzera vincola pure i Cantoni. Le sue disposizioni devono essere trasposte nel diritto svizzero conformemente alla ripartizione costituzionale delle competenze. Lo stesso vale per le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680.

Ulteriori ripercussioni per i Cantoni e i Comuni risultano dal fatto che in virtù delle competenze attribuitegli dalla nuova legge l’Incaricato può fare appello agli organi di polizia cantonali e comunali per le sue misure investigative. È inoltre prevista l’assistenza amministrativa tra l’Incaricato e le autorità cantonali di protezione dei dati.